Corte costituzionale

Sentenza n. 168/2022

Corte cost., sent. 5 luglio 2022, n. 168

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
168/2022
Data di deposito
5 luglio 2022
Data di decisione
24 maggio 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:168

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 20 del 6 maggio 2021
  • Allegato O, legge della Regione Basilicata n. 20 del 6 maggio 2021
  • Allegato O2, legge della Regione Basilicata n. 40 del 9 dicembre 2020
  • art. 4, legge della Regione Basilicata n. 20 del 6 maggio 2021
  • All. n. 8 dell'Allegato N (Nota integrativa), legge della Regione Basilicata n. 20 del 6 maggio 2021
  • art. 6, legge della Regione Basilicata n. 55 del 2 dicembre 2021
  • Allegato O2, legge della Regione Basilicata n. 55 del 2 dicembre 2021

Parametri

  • art. 19, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
  • art. 31, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • Allegato 4/1, punto 9.11.7, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • Allegato 4/2, punto 9.2.27, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • Allegato 4/2, punto 9.2.28, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • art. 42, comma 12, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011

Massime

Massima n. 44967

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , la parte convenuta può costituirsi in cancelleria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso che, a sua volta, deve avvenire entro dieci giorni dalla notificazione, in forza dell'art. 31, quarto comma, della legge n. 87 del 1953. Inoltre, non si applica ai giudizi costituzionali l'istituto della sospensione feriale dei termini processuali. ( Precedenti: S. 190/2017 - mass. 40407; S. 310/2011; S. 278/2010 - mass. 34900; S. 50/1999; O. 408/2006; O. 76/2005 - mass. 29228 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per tardività, la costituzione della Regione Basilicata nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, e 4, della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021, nonché dell'Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, e dell'Allegato O alla medesima legge regionale, in quanto avvenuta il 2 settembre 2021. La notificazione del ricorso è infatti avvenuta il 4 luglio 2021, il termine per il deposito dello stesso scadeva il 14 successivo e il termine ultimo per la costituzione della resistente era pertanto il 13 agosto 2021).

Massima n. 44968

È dichiarata inammissibile, per genericità della censura, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., in relazione al principio contabile applicato di cui al par. 9.11.7 dell'Allegato 4/1 al d.lgs. n. 118 del 2011 - dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 55 del 2021 e dell'Allegato O2 alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020. L'argomentazione in cui la censura si esaurisce si rivela generica e, comunque, non sufficientemente chiara e puntuale.

Massima n. 44969

Il ciclo di bilancio assume rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino sulle obbiettive possibilità di realizzazione dei programmi e sull'effettivo mantenimento degli impegni elettorali, onere inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività. Al riguardo, le regole sull'armonizzazione contabile esprimono opzioni strumentali alla garanzia dell'equilibrio e della sincerità del bilancio, nonché al coordinamento della finanza pubblica in un sistema di autonomie regionali. Per quanto connotate da un alto livello di tecnicità, tali regole sono, infatti, funzionali all'indispensabile finalità di garantire l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci e finanche la tutela dello stesso principio di responsabilità politica. ( Precedente: S. 184/2016 - mass. 38970 ).

Massima n. 44970

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e l'Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi 2018 e 2019. Le previsioni regionali impugnate dal Governo, trascinando ulteriormente il recupero del disavanzo presunto non ripianato nel 2020 - anziché disporlo integralmente nel 2021, primo esercizio del triennio gestito dalla legge di bilancio regionale - violano la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in quanto contrastano con i principi contabili di cui al d.lgs. n. 118 del 2011, parr. 9.2.27 e 9.2.28 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto. ( Precedente: S. 246/2021 - mass. 44426 ).

Massima n. 44971

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e l'Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dall'esercizio 2020. La legge regionale di bilancio impugnata dal Governo viola la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici in quanto ha disposto il ripiano triennale senza la contestuale approvazione della delibera consiliare contenente il piano di rientro, come invece imposto dall'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, applicabile anche al ripiano del disavanzo presunto in forza del richiamo operato dal successivo comma 14. Ciò all'evidente fine di individuare i provvedimenti necessari alla effettiva attuazione del recupero del disavanzo e orientare a tale obiettivo le concrete scelte gestionali dell'ente, attraverso uno strumento immediatamente operativo e dai contenuti puntuali, che deve essere anche allegato al bilancio di previsione e al rendiconto. In particolare, il bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 29 aprile 2021, quando ancora il piano di rientro non era stato nemmeno predisposto dalla Giunta regionale, avendovi questa provveduto solo in data 6 maggio 2021 per poi trasmetterlo al Consiglio regionale che ha adottato la delibera nella seduta del 13 luglio 2021. ( Precedente: S. 246/2021 - mass. 44426 ).

Massima n. 44972

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 1, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e l'Allegato O alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019. Le previsioni regionali impugnate dal Governo violano la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in quanto contrastano con l'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, sia perché adottate senza la contestuale approvazione della delibera consiliare contenente lo specifico piano di rientro del disavanzo, sia perché eccedono il limite triennale ammesso per il ripiano dei disavanzi. In particolare, l'impugnato Allegato O, entrato in vigore prima della pubblicazione della sentenza n. 246 del 2021, ripete sostanzialmente le stesse previsioni del ripiano del disavanzo di amministrazione presunto, riferito alla data del 31 dicembre 2019, contenute nell'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, che la predetta pronuncia ha dichiarato costituzionalmente illegittime. Anche le previsioni sopravvenute disegnano una estensione del percorso di ripiano anche negli esercizi 2023 e 2024, determinandone una complessiva durata quinquennale. La norma statale infatti, nell'ammettere, in subordine al ripiano immediato, la possibilità di frazionare il recupero del disavanzo nel triennio considerato nel bilancio di previsione e, in ogni caso, non oltre la durata della legislatura regionale, si pone in chiaro collegamento con la programmazione triennale, la cui durata va ritenuta congrua per il ripristino dell'equilibrio dell'ente turbato dalla emersione di un disavanzo ordinario. Il che non appare arbitrario, dato il determinante rilievo che il fattore tempo assume per l'effettività delle regole di corretta gestione finanziaria. ( Precedenti: S. 246/2021 - mass. 44426; S. 18/2019 - mass. 42076 ).

Massima n. 44973

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 55 del 2021 e l'Allegato O2 alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020. Le previsioni regionali impugnate dal Governo violano la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, in quanto delineano modalità di copertura del disavanzo presunto al 31 dicembre 2020 contrastanti con i principi contabili di cui all'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 (applicabile anche al disavanzo di amministrazione presunto in forza del successivo comma 14), nonché di cui ai paragrafi 9.2.27 e 9.2.28 dell'Allegato 4/2 allo stesso decreto, inattendibili sotto il profilo contabile e tali da determinare un indebito trascinamento nel tempo del disavanzo stesso. Sussiste infatti l'esigenza, a garanzia dell'equilibrio e della sana gestione finanziaria dell'ente, che il rinvio del ripiano del disavanzo avvenga sulla base sia di una istruttoria congrua e coerente sotto il profilo storico, economico e giuridico, sia di previsioni temporali corrette, e che la periodica verifica della relativa attuazione trovi nel piano di rientro il parametro di raffronto. ( Precedenti: S. 246/2021 - mass. 44426; S. 18/2019 - mass. 42076 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Basilicata 6 maggio 2021, n. 20 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) e dell'Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi 2018 e 2019;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e dell'Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dall'esercizio 2020;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Basilicata n. 20 del 2021 e dell'Allegato O alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Basilicata 2 dicembre 2021, n. 55 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) e dell'Allegato O2 alla medesima legge regionale, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Basilicata n. 55 del 2021 e dell'Allegato O2 alla medesima legge regionale, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al principio contabile applicato di cui al paragrafo 9.11.7 dell'Allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5 luglio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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