Corte costituzionale

Sentenza n. 167/2022

Corte cost., sent. 1° luglio 2022, n. 167

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
167/2022
Data di deposito
1° luglio 2022
Data di decisione
9 giugno 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:167

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 44963

La rilevanza delle questioni deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento del provvedimento di rimessione, ovvero in ingresso del giudizio incidentale, a prescindere dalla maggiore o minore ricaduta che l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale, in ipotesi anche solo parziale rispetto al petitum del giudice rimettente, possa avere nel giudizio principale. ( S. 41/2021 - mass. 43660; S. 270/2020 - mass. 42912; S. 244/2020 - mass. 43111; S. 85/2020 - mass. 43540 ).

Massima n. 44964

A differenza del credito fiscale, il quale rinviene la propria causa in una prestazione patrimoniale posta dall'ordinamento a carico di un soggetto in base a uno specifico indice di capacità contributiva e destinata a sovvenire a pubbliche spese, quello per rivalsa trova titolo nel potere accordato, a determinate condizioni, dalla legge al soggetto obbligato all'assolvimento del tributo di recuperarne l'onere economico. ( Precedente: S. 101/2022 - mass. 44890 ).

Massima n. 44965

I privilegi costituiscono, come le altre cause legittime di prelazione, una deroga al principio della par condicio creditorum sancito dal primo comma dell'art. 2741 cod. civ., con conseguente natura eccezionale delle norme che li attribuiscono. Ne deriva che l'efficienza di un sistema siffatto è garantita dall'equilibrio tra la regola della parità dei creditori e l'eccezione del regime preferenziale, giacché l'indiscriminata proliferazione dei privilegi potrebbe vanificare la stessa funzionalità del trattamento privilegiato. Solo la legge può dunque incidere, in base ad una nuova valutazione ampiamente discrezionale, sull'ordine di valori espresso dalla regola della par condicio creditorum , selezionando le cause del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., costituiscano la ragione giustificatrice della creazione di nuovi privilegi. In questo contesto, non è possibile utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale per introdurre, sia pur in considerazione del rilievo di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo che codifichi la tipologia del nuovo privilegio e il suo inserimento nel sistema di quelli preesistenti, mentre è solo possibile sindacare - all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio - la ragionevolezza della mancata inclusione, in essa, di fattispecie identiche od omogenee a quella cui la causa di prelazione è riferita. ( Precedenti: S. 101/2022 - mass. 44889; S. 1/2020; O. 435/2005 - mass. 29986; S. 113/2004; O. 163/1999; S. 451/1998 - mass. 24349; S. 1/1998; S. 40/1996 - mass. 22177; S. 84/1992 - mass. 17929; S. 326/1983).

Massima n. 44966

Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 2751- bis , numero 3), cod. civ. e l'art. 1, comma 474, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione. Le norme censurate dal Giudice delegato presso il Tribunale di Udine vìolano il principio di eguaglianza, in quanto irragionevolmente differenziano la figura dell'agente rispetto a quella del lavoratore autonomo, maggiormente garantito dalla estensione del privilegio mobiliare anche al credito di rivalsa per l'IVA. Il lavoro autonomo e quello dell'agente, pur riconducibili a diversi tipi contrattuali, sono infatti normativamente comparabili, in quanto hanno un'intersezione connotata dalla comunanza di una disciplina legale di speciale tutela. In particolare, se il credito per il compenso del lavoro autonomo è assistito da privilegio mobiliare esteso anche alla rivalsa IVA, e ciò vale in particolare nel caso di prestazione di opera continuativa e coordinata, analoga estensione va prevista per il credito per le provvigioni maturate, nei confronti del preponente, dal "piccolo" agente, tale per il fatto di svolgere anch'egli una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, pur sotto la veste giuridica del rapporto di agenzia. ( Precedenti: S. 1/2020 - mass. 41780; S. 113/2004 - mass. 28423; S. 1/1998 - mass. 23678; S. 1/2000 - mass. 25059; S. 326/1983 - mass. 9544 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3), del codice civile e dell'art. 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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