Corte costituzionale

Sentenza n. 163/2022

Corte cost., sent. 30 giugno 2022, n. 163

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
163/2022
Data di deposito
30 giugno 2022
Data di decisione
9 giugno 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:163

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 45021

Qualora manchino elementi indicativi di una contraria volontà del legislatore deve ritenersi operante il criterio lex generalis posterior non derogat priori speciali. ( Precedenti: S. 2/2008; S. 41/1992 ).

Massima n. 45022

L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, pur manifestando una innegabile connotazione sanzionatoria, non è una sanzione penale in senso proprio. ( Precedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 68/2019 - mass. 42115; S. 91/2018 - mass. 40073 ). Il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9- bis dell'art. 186 cod. strada è una pena sostitutiva, seppur svolga anche una funzione "premiale", in quanto il suo positivo svolgimento determina per il condannato le favorevoli conseguenze della declaratoria di estinzione del reato, della riduzione a metà della durata della sospensione della patente e della revoca della confisca del veicolo. ( Precedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 198/2015; O. 43/2013 ).

Massima n. 45023

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 224, comma 3, cod. strada, nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione, per esito positivo della messa alla prova, del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lett. b ) e c ), del medesimo d.lgs., il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà. Pur considerata la discrezionalità del legislatore nella determinazione del trattamento sanzionatorio dei fatti di reato, la norma censurata dal Giudice di pace di Forlì è manifestamente irragionevole considerato che invece il giudice può operare tale riduzione, in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità, se dal reato non sia derivato un incidente (art. 186, comma 9- bis , cod. strada). Ciò nonostante, la piena omogeneità delle situazioni poste a raffronto - consistendo entrambe in attività non retribuita in favore della collettività -, il medesimo effetto estintivo del reato e il fatto che la messa alla prova costituisca, peraltro, misura più articolata ed impegnativa dell'altra, comportando anche condotte riparatrici dell'imputato e il suo affidamento al servizio sociale. ( Precedenti: S. 75/2020 - mass. 42220; S. 76/2019 - mass. 42122; S. 134/2017 - mass. 41295; S. 236/2016 - mass. 39110 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 224, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, nel caso di estinzione del reato di guida sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo, per esito positivo della messa alla prova, il prefetto, applicando la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, ne riduca la durata della metà.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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