Corte costituzionale
Sentenza n. 161/2022
Corte cost., sent. 30 giugno 2022, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 161/2022
- Data di deposito
- 30 giugno 2022
- Data di decisione
- 24 maggio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, legge della Regione Puglia n. 31 del 6 agosto 2021
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 1, comma 174, legge n. 311 del 30 dicembre 2004
Massime
Massima n. 44954
In costanza dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, rimane inibita alle Regioni, nell'esercizio della competenza concorrente in materia di tutela della salute, la possibilità di introdurre prestazioni comunque afferenti al settore sanitario ulteriori e ampliative rispetto a quelle previste dallo Stato. I vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica sanitaria costituiscono infatti espressione di un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. ( Precedenti: S. 142/2021 - mass. 44011; S. 36/2021 - mass. 43641; S. 166/2020 - mass. 42366 e 42368; S. 130/2020 - mass. 43489; S. 62/2020; S. 197/2019 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 3 della legge reg. Puglia n. 31 del 2021 che prevede l'erogazione, in via sperimentale, per la durata di due anni, del test prenatale non invasivo NIPT, quale screening prenatale per la diagnosi delle patologie cromosomiche, in regime di servizio sanitario regionale (SSR), senza oneri economici per particolari categorie di donne in gravidanza a rischio. La disposizione regionale impugnata dal Governo, nell'introdurre uno strumento di indagine aggiuntivo rispetto a quelli previsti dall'ordinamento statale, vìola il principio di contenimento della spesa pubblica sanitaria di cui all'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, quale principio fondamentale della materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica. La Regione Puglia, infatti, essendo impegnata nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, non può individuare né porre a carico del servizio sanitario regionale una prestazione sanitaria ulteriore rispetto a quelle definite con il d.P.C.m. 12 gennaio 2017. La riscontrata illegittimità costituzionale dell'art. 3 fa venir meno la stessa ragion d'essere dell'intera legge reg. Puglia n. 31 del 2021). ( Precedente: S. 124/2022 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 31, recante «Implementazione del Test prenatale non invasivo (NIPT)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 giugno 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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