Corte costituzionale

Sentenza n. 160/2022

Corte cost., sent. 28 giugno 2022, n. 160

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
160/2022
Data di deposito
28 giugno 2022
Data di decisione
8 giugno 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Viganò
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:160

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 1, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 luglio 2021
  • art. 3, comma 2, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 luglio 2021
  • art. 6, comma 1, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 luglio 2021
  • art. 6, comma 2, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 luglio 2021
  • art. 6, comma 3, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 luglio 2021
  • art. 6, comma 4, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 luglio 2021
  • art. 6, comma 5, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 luglio 2021
  • art. 6, comma 6, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 luglio 2021
  • art. 18, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 luglio 2021
  • art. 4, legge della Regione siciliana n. 21 del 29 luglio 2021

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • Regolamento UE n. 528 del 22 maggio 2012
  • art. 34, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • Regolamento UE n. 625 del 15 marzo 2017
  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • art. 100, decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020
  • legge n. 126 del 13 ottobre 2020
  • art. 17, statuto regione Sicilia
  • art. 28, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 29, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 30, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 31, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 32, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 33, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 35, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 36, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 65, Regolamento UE n. 528 del 22 maggio 2012
  • art. 81, Regolamento UE n. 528 del 22 maggio 2012
  • art. 15, legge n. 97 del 6 agosto 2013

Massime

Massima n. 44850

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al regolamento (UE) n. 2012/528, l'art. 3, commi 1 e 2, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021, che vieta a partire dal gennaio 2023 l'utilizzo di biocidi diversi da quelli consentiti in agricoltura biologica in una serie di ambiti territoriali individuati dalla stessa disposizione, nonché, senza specificazione del termine di decorrenza, lungo i bordi di tutte le strade pubbliche e lungo i percorsi ferroviari e in qualsiasi altro luogo pubblico non destinato ad attività agricola, stabilendo altresì una sanzione amministrativa in caso di trasgressione. Benché i biocidi non siano tipicamente utilizzati per il trattamento delle piante, rispetto alle quali si pone piuttosto la questione del possibile impiego di prodotti fitosanitari, l'uso di un termine tecnico come «biocidi» fa sì che, indipendentemente dalla reale volontà del legislatore siciliano, l'effetto pratico della disciplina impugnata sia quello di limitare drasticamente l'uso di queste sostanze - e non già dei prodotti fitosanitari - in vasti spazi del territorio regionale, al di fuori delle condizioni stabilite dalla pertinente normativa unionale. ( Precedente: O. 270/1997 - mass. 23452 ).

Massima n. 44851

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 34 TFUE e al regolamento (UE) n. 2017/625, l'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021, che richiede, ai fini del commercio, della lavorazione, della trasformazione e della vendita, nel territorio regionale, dei prodotti agricoli di importazione da Paesi extraeuropei di I, II, III, IV e V gamma, inclusi gli alimenti destinati al consumo umano o animale, un certificato di analisi agrarie e multiresiduali, prevedendo altresì la disciplina relativa alle sanzioni in caso di assenza di certificazione nonché le attività di controllo relative. La certificazione obbligatoria su ogni singolo prodotto prevista dalla disposizione impugnata dal Governo si configura quale condizione ulteriore rispetto a quanto previsto dal diritto dell'Unione e si risolve, pertanto, in una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione, vietata dall'art. 34 TFUE. ( Precedenti: S. 23/2021 - mass. 43565; S. 66/2013 - mass. 37011; S. 191/2012 - mass. 36513 ).

Massima n. 44852

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost., in relazione all'art. 100 del d.l. n. 104 del 2020, come conv., l'art. 18 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021, che fissa, rispettivamente al 31 agosto 2021 e al 31 ottobre 2021, i termini per la presentazione della domanda per accedere alla definizione agevolata dei procedimenti concernenti il pagamento dei canoni relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, e per il versamento dell'importo dovuto. Posticipando i termini per la presentazione della domanda di definizione agevolata (la quale determina la sospensione ex lege dei procedimenti giudiziari e amministrativi concernenti il pagamento del canone) e per il versamento della somma dovuta (che comporta la definizione dei medesimi procedimenti), la disposizione impugnata dal Governo interferisce con l'esercizio della funzione giurisdizionale, estendendo potenzialmente l'insieme dei procedimenti giurisdizionali che restano sospesi o vengono definiti a seguito, rispettivamente, della presentazione della domanda o del pagamento dell'importo. Ciò si traduce in una invasione della competenza esclusiva dello Stato in materia di giurisdizione e norme processuali. ( Precedente: S. 110/2018 - mass. 40321 ).

Massima n. 44853

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost. - in relazione agli artt. da 28 a 36 TFUE e agli artt. 65 e 81 del reg UE n. 2012/528 - nonché all'art. 17 dello statuto reg. Siciliana - in relazione all'art. 15 della legge n. 97 del 2013, l'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021, che attribuisce al NORAS del Corpo Forestale della Regione siciliana e al servizio fitosanitario del dipartimento regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea le funzioni di controllo per le materie di competenza fitosanitaria ed agroforestale previste dagli articoli 6 e 9, istituendo un apposito capitolo nel bilancio della Regione ove far confluire i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla stessa legge. Dal testo della disposizione impugnata - che non richiama l'art. 3 della medesima legge regionale, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la pronuncia in esame - non si evince alcuna competenza degli organi regionali ivi individuati a esercitare vigilanza e controllo in materia di biocidi. Né può ritenersi che le funzioni di vigilanza indicate debbano riferirsi all'attività di certificazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 6, già ritenuti costituzionalmente illegittimi. Quanto, infine, alle funzioni di controllo sulle materie di cui all'art. 9, esse si sottraggono a ogni censura, dal momento che esso non è stato impugnato. Così individuata la portata normativa della disposizione in esame, essa non risulta in contrasto con alcuno dei parametri evocati dal ricorrente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 21 (Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge reg. Siciliana n. 21 del 2021, promosse, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione - in relazione agli articoli da 28 a 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e agli artt. 65 e 81 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi - nonché all'art. 17 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) - in relazione all'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013) -, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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