Corte costituzionale
Sentenza n. 159/2022
Corte cost., sent. 24 giugno 2022, n. 159
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 159/2022
- Data di deposito
- 24 giugno 2022
- Data di decisione
- 25 maggio 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Modugno
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:159
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 45013
Nella direttiva della massima semplificazione nello svolgimento del processo penale il codice di rito intende circoscrivere nei limiti dell'essenzialità le forme di cumulo processuale, in quanto l'incremento delle regiudicande - specie se, come quelle civili, estranee alle finalità tipiche del processo penale - non può che aggravarne l'iter, con conseguente perdita di snellezza e celerità. Pertanto le disposizioni che regolano l'ingresso, in sede penale, di parti diverse da quelle necessarie devono essere misurate con particolare rigore, con accentuazione in senso accessorio ed eventuale della posizione del responsabile civile. ( S. 75/2001; O. 300/2004 ).
Massima n. 45014
Alla "funzione plurima" del rapporto di garanzia derivante dall'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile automobilistica - in quanto destinato a salvaguardare direttamente sia la vittima, sia il danneggiante, potendo la prima agire in via diretta contro l'assicuratore e potendo il secondo chiamare in giudizio il proprio assicuratore al fine di essere manlevato - deve necessariamente corrispondere l'allineamento, anche in sede penale, dei poteri processuali di "chiamata" riconosciuti in sede civile, onde evitare che l'effettività della predetta funzione venga pregiudicata dalla scelta del danneggiato di far valere la sua pretesa risarcitoria mediante costituzione di parte civile nel processo penale, anziché nella sede naturale. ( Precedenti: S. 34/2018 - mass. 39867; S. 112/1998 - mass. 23818 ). L'assicurazione obbligatoria prevista ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria assolve a una «funzione plurima» di garanzia, tutelando l'assicurato - che ha diritto di vedersi manlevato dalle pretese risarcitorie del danneggiato, con diritto di regresso verso l'assicuratore - e pure le vittime degli incidenti di caccia, cui garantisce il ristoro dei danni subiti. La ratio del regime di obbligatorietà di tale assicurazione ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è quella di proteggere in maniera effettiva, per ragioni di sicurezza sociale, i terzi danneggiati, stante l'elevata pericolosità dell'attività venatoria, esercitata mediante armi da fuoco. Sono le specifiche caratteristiche che rendono peculiare la posizione dell'assicuratore chiamato a rispondere dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti a implicare una correlazione tra le posizioni coinvolte di spessore tale da rendere necessariamente omologabile il regime ad esse riservato tanto in sede civile che nella ipotesi di esercizio della domanda risarcitoria in sede penale; ne consegue, tuttavia, che tale principio non può essere automaticamente applicato a tutte le ipotesi in cui l'imputato pretenda di essere manlevato da un terzo per le proprie obbligazioni civili. ( Precedenti: S. 34/2018 - mass. 39867; S. 75/2001 - mass. 26113; S. 112/1998 - mass. 23818; S. 38/1982 - mass. 12134; O. 300/2004 - mass. 28781 ).
Massima n. 45015
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., l'art. 83 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. La disposizione censurata dal Tribunale di Roma realizza un'ingiustificata disparità di trattamento, dal momento che l'imputato assoggettato ad azione risarcitoria nell'ambito del processo penale non può esercitare il detto potere di chiamata dell'assicuratore, riconosciuto invece ove esso fosse convenuto in sede civile con la medesima azione. A fronte di tale disparità di trattamento l'effettività della duplice funzione di garanzia del rapporto assicurativo in esame rischia di rimanere compromessa, a seconda della scelta del danneggiato rispetto alla sede processuale in cui far valere le proprie pretese. ( Precedente: S. 112/1998 - mass. 23818 )
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 83 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dall'assicurazione obbligatoria prevista dall'art. 12, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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