Corte costituzionale

Sentenza n. 153/2022

Corte cost., sent. 17 giugno 2022, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/2022
Data di deposito
17 giugno 2022
Data di decisione
24 maggio 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:153

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 1, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 16 del 13 luglio 2021
  • art. 14, comma 4, legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 7 del 16 marzo 2006

Parametri

Massime

Massima n. 44847

Le clausole di salvaguardia, con le quali il legislatore intende preservare gli enti ad autonomia speciale dalla necessità di dare applicazione a talune delle disposizioni contenute nelle leggi statali, nel caso in cui queste intervengano in ambiti riservati all'autonomia statutaria di tali enti, non possono essere qualificate come mere formule di stile, prive di significato normativo, perché ad esse deve essere, di volta in volta, riconosciuta la precisa funzione di rendere applicabili le disposizioni di legge statale agli enti ad autonomia differenziata, a condizione che esse non siano lesive delle prerogative regionali e provinciali. In generale, tali clausole implicano che le disposizioni della legge statale non siano applicabili nei confronti degli enti a statuto speciale, se in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. ( Precedenti: S. 46/2022 - mass. 44602; S. 107/2021 - mass. 43924 ; S. 191/2017 - mass. 41911 ; S. 273/2015 - mass. 38679 ; S. 241/2012 - mass. 36670 ). La presenza delle clausole di salvaguardia nella legislazione statale non consente di ritenere per ciò solo inapplicabili, nel territorio degli enti ad autonomia speciale, le disposizioni cui accedono, poiché esse impongono una valutazione caso per caso circa il rispetto delle norme statutarie da parte delle singole disposizioni impugnate. In particolare, la sola presenza di una clausola di salvaguardia non determina, di per sé, l'inapplicabilità alle autonomie speciali delle disposizioni di legge statale cui essa rimanda, allorché gli ambiti investiti da tali disposizioni siano ascrivibili a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato prevalente sulle competenze degli enti ad autonomia speciale o rispetto alle quali la Regione resistente non può opporre alcuna attribuzione fondata sullo statuto o sulle norme di attuazione statutaria. Lo stesso è, inoltre, a dirsi nel caso in cui specifiche disposizioni di legge statale, malgrado le predette clausole, facciano comunque espresso riferimento ad uno o più enti ad autonomia speciale, ovvero al complesso di essi, con la conseguenza che l'operatività di tali clausole deve essere esclusa nei particolari casi in cui singole norme di legge, in virtù di una previsione espressa, siano direttamente e immediatamente applicabili agli enti ad autonomia speciale. ( Precedenti: S. 103/2018 - mass. 41269; S. 94/2018 - mass. 41306; S. 231/2017 - mass. 41844; S. 151/2017 - mass. 41349; S. 40/2016 - mass. 38747 ).

Massima n. 44848

La disciplina dei compensi di amministratori, dirigenti e dipendenti, la puntuale regolamentazione del conferimento e della pubblicità degli incarichi di consulenza, di collaborazione e degli incarichi professionali, le previsioni sul pagamento dei relativi compensi, attengono alla materia dell'"ordinamento civile", di competenza esclusiva del legislatore statale. ( Precedente: S. 191/2017 - mass. 41922 ).

Massima n. 44849

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 2, lett. a ), dello statuto speciale e all'art. 117, terzo comma, Cost. dell'art. 2, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 16 del 2021, nella parte in cui sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 7 del 2006, prevedendo che l'assemblea di Finaosta spa possa innalzare fino al doppio i compensi previsti per i membri del consiglio di amministrazione alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020. Le disposizioni statali interposte evocate non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, perché rientrano nell'ambito operativo delle clausole di salvaguardia contenute nell'art. 23 del d.lgs. n. 175 del 2016 e nell'art. 24- bis del d.l. n. 95 del 2012, come conv., e perché ricadono nell'alveo del coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. su cui la disposizione impugnata è inidonea a incidere. A ciò si aggiunga che essa risulta funzionalmente e materialmente connessa con la competenza legislativa primaria della Regione nella materia ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti e stato giuridico ed economico del personale. L'innalzamento dei compensi degli amministratori è rivolto a tale finalità ed è stato realizzato, nel caso di specie, entro limiti non incompatibili con requisiti di sana gestione finanziaria. Peraltro, va auspicato che la fondamentale necessità di contemperare, con misure adeguate, un'efficace azione amministrativa delle società a partecipazione pubblica con requisiti organizzativi che siano espressione di sana gestione finanziaria, induca la sollecita approvazione del d.m. previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175 del 2016, con il quale, adottata la disciplina a regime sui compensi degli amministratori delle società partecipate, si eviterebbero le ulteriori disfunzioni derivanti dall'ultrattività di un regime dichiaratamente transitorio, per di più incentrato unicamente sul criterio della spesa storica. ( Precedenti: S. 22/2014 - mass. 37631; S. 236/2013 - mass. 37363; S. 229/2013 - mass. 37347; S. 215/2013 - mass. 37263 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 13 luglio 2021, n. 16 (Disposizioni in materia di funzionamento e limiti ai compensi degli organi societari di Finaosta S.pA., nonché di operazioni societarie. Modificazioni alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 7), nella parte in cui sostituisce l'art. 14, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16), promossa, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 2, lettera a), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2022.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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