Corte costituzionale
Sentenza n. 152/2022
Corte cost., sent. 17 giugno 2022, n. 152
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 152/2022
- Data di deposito
- 17 giugno 2022
- Data di decisione
- 27 aprile 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:152
Norme oggetto del giudizio
- allegato 2, punto C), n. 3), lett. a), decreto legislativo n. 20 del 23 febbraio 2018
Parametri
Massime
Massima n. 44846
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'Allegato 2, punto C, n. 3), lett. a ), del d.lgs. n. 20 del 2018, limitatamente alle parole «o essere interessati da procedimenti penali in corso». La disposizione censurata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, prevede che i rappresentanti, gli amministratori e il personale addetto degli enti accreditati a svolgere i compiti di controllo e certificazione dei prodotti di agricoltura biologica non devono, tra l'altro, essere interessati da procedimenti penali in corso per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena di reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli artt. 513 515, 516, 517, 517- bis , 640 e 640- bis cod. pen. Si prevede così che la misura extrapenale limitativa di un diritto soggettivo (quello al lavoro) scatti, in correlazione con taluni delitti, sin dal momento in cui la persona sia sottoposta al procedimento penale, senza richiedere non solo che l'accertamento penale sia stato consacrato in una sentenza di condanna, anche non definitiva, ma prevedendo che esso possa mancare del tutto, rendendo applicabile la misura anche in caso di mera iscrizione nel registro delle notizie di reato (art. 335 cod. proc. pen.) a seguito di denunce che potrebbero rivelarsi del tutto infondate e persino calunniose. In tal modo, essa si pone in contrasto con la linea tendenziale dell'ordinamento, che radica il presupposto di operatività delle misure limitative extrapenali nella circostanza che l'accertamento della responsabilità penale del sottoposto abbia raggiunto un livello di certezza o, in casi limite, di rilevante probabilità. Inoltre, la questione sollevata dal rimettente - ancora in riferimento all'art. 3 Cost. - chiama in causa anche la ragionevolezza della scelta discrezionale del legislatore in ordine al bilanciamento degli interessi costituzionali in gioco; bilanciamento che, nella fattispecie in esame, è stato operato in maniera non equilibrata. ( Precedenti: S. 36/2019 - mass. 41664; S. 236/2015 - mass. 38615; S. 78/2005 - mass. 29231; S. 173/1997 - mass. 23293; S. 239/1996 - mass. 22973 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'Allegato 2, punto C, numero 3), lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20, recante «Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170», limitatamente alle parole «o essere interessati da procedimenti penali in corso».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 giugno 2022.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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