Corte costituzionale

Sentenza n. 144/2022

Corte cost., sent. 13 giugno 2022, n. 144

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
144/2022
Data di deposito
13 giugno 2022
Data di decisione
26 aprile 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:144

Norme oggetto del giudizio

  • art. 46, comma 5, primo periodo, legge della Regione Liguria n. 4 del 22 gennaio 1999
  • art. 1, legge della Regione Liguria n. 35 del 7 ottobre 2008
  • art. 46, comma 5, secondo periodo, legge della Regione Liguria n. 4 del 22 gennaio 1999

Parametri

Massime

Massima n. 44861

L'ambiente - che, dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, rientra nella competenza esclusiva dello Stato - delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando invece allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali e possono adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funziona, quindi, da limite minimo di salvaguardia dell'ambiente. ( Precedenti: S. 158/2021 - mass. 44131; S. 291/2019 - mass. 40981; S. 7/2019 - mass. 40307; S. 174/2017 - mass. 40339; S. 74/2017 - mass. 39906; S. 407/2002 - mass. 27270 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., l'art. 46, comma 5, primo periodo, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, come aggiunto dall'art. 1 della legge reg. Liguria n. 35 del 2008, secondo cui nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad un ettaro. La norma impugnata dal Governo non rispetta il limite prescritto dallo Stato e, riducendo la durata del divieto di caccia sui territori percorsi da incendi da dieci a soli tre anni, finisce con l'abbassare lo standard di protezione ambientale fissato dall'art. 10 della legge n. 353 del 2000, al fine di garantire la ricostituzione del bosco e della fauna. Essa inoltre invade la competenza statale anche nella parte in cui limita il divieto di caccia alle aree boschive percorse dal fuoco superiori all'ettaro, in quanto la norma statale non prevede un'estensione minima riferita al divieto di caccia). ( Precedente: S. 303/2013 - mass. 37530 ).

Massima n. 44862

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione all'art. 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000 - dell'art. 46, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, come aggiunto dall'art. 1 della legge reg. Liguria n. 35 del 2008, che prevede l'obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi. L'onere previsto dalla norma regionale impugnata trova riscontro nel comma 2 dell'art. 10 della legge n. 353 del 2000, che rimette ai Comuni l'obbligo di censire i soprassuoli percorsi dal fuoco e, comunque, non condiziona il divieto di attività venatoria, limitandosi a prescrivere un adempimento in carico alla pubblica amministrazione funzionale alla individuazione delle aree percorse dal fuoco.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 5, primo periodo, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante «Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)»;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, come aggiunto dall'art. 1 della legge reg. Liguria n. 35 del 2008, che prevede l'obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2022.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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