Corte costituzionale
Sentenza n. 126/2022
Corte cost., sent. 24 maggio 2022, n. 126
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 126/2022
- Data di deposito
- 24 maggio 2022
- Data di decisione
- 6 aprile 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:126
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Lombardia n. 8 del 25 maggio 2021
- art. 17, comma 1, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 8 del 25 maggio 2021
- art. 5-bis, legge della Regione Lombardia n. 26 del 16 agosto 1993
- art. 5-quater, legge della Regione Lombardia n. 26 del 16 agosto 1993
- art. 25, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 8 del 25 maggio 2021
- art. 17, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 8 del 25 maggio 2021
- art. 26, comma 1, statuto Regione Lombardia n. 26 del 16 agosto 1993
- art. 13, legge della Regione Lombardia n. 8 del 25 maggio 2021
- art. 22, legge della Regione Lombardia n. 26 del 16 agosto 1993
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. d), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- direttiva CE n. 147 del 30 novembre 2009
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
Massime
Massima n. 44775
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. d ), Cost., l'art. 5 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, limitatamente alle parole «dissuasori di stordimento a contatto,». La disposizione impugnata dal Governo amplia il catalogo degli strumenti in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di armi, ambito, peraltro, strettamente connesso con quello dell'ordine pubblico e della sicurezza, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. La normativa statale, infatti, impiegando l'espressione omnicomprensiva di «armi comuni ad impulsi elettrici», tale da abbracciare, oltre al "taser", anche il diverso dispositivo conosciuto come "stungun", ha finora escluso - salva la sperimentazione, con le cautele di volta in volta indicate - che gli agenti di polizia (sia locale, sia di Stato) possano portare, tra le armi di servizio, anche i dispositivi ad impulso elettrico. ( Precedenti: S. 285/2019 - mass. 40957; S. 116/2019 - mass. 41874; S. 208/2018 - mass. 40433; S. 148/2018 - mass. 39983; S. 167/2010 - mass. 34630 ).
Massima n. 44776
A fronte della volontà dell'organo politico, titolare del potere di impugnativa, di sollevare, a mezzo dell'intermediazione tecnica dell'Avvocatura generale dello Stato, la questione di legittimità costituzionale concernente la violazione delle norme UE, spetta alla parte ricorrente la più puntuale indicazione dei parametri del giudizio, giacché la discrezionalità della difesa tecnica ben può integrare una solo parziale individuazione dei motivi di censura. Con specifico riferimento al parametro di cui all'art. 117, primo comma, Cost., va rilevato che esso è stato ritenuto inammissibile, in quanto non indicato nella delibera di autorizzazione al ricorso, solo nelle ipotesi in cui i parametri comunitari interposti non fossero identificabili alla luce delle ragioni espresse per cui può ritenersi che la chiarezza e l'univocità delle ragioni espresse nella delibera di impugnazione consentono una sufficiente identificazione dei parametri costituzionali senza sconfinare nella mutatio libelli . ( Precedenti: S. 272/2020 - mass. 43246; S. 128/2018 - mass. 41387; S. 83/2018 - mass. 40488; S. 228/2017 - mass. 42083; S. 265/2016 - mass. 39276 ).
Massima n. 44777
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., l'art. 17, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, che ha disposto l'abrogazione dei commi 5- bis e 5- quater dell'art. 26 della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, con la conseguente definitiva soppressione, nella Regione Lombardia, della banca dati regionale dei richiami vivi. La disposizione impugnata dal Governo si pone in contrasto con la direttiva 2009/147/CE, perché svuota il contenuto di tutela che aveva in precedenza scelto di adottare nella materia de qua al fine di porre rimedio alle violazioni della normativa UE sui controlli cui vanno sottoposte le catture dei richiami vivi. La pronuncia determina - trattandosi di disposizione meramente abrogatrice - la riviviscenza dei commi 5- bis e 5- quater della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993. ( Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44494; S. 255/2019 - mass. 41892 ).
Massima n. 44778
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 25, comma 1, lett. a ), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, limitatamente alle parole «è svolta verificando unicamente la presenza dell'anellino sull'esemplare e». La prescrizione, introdotta dalla norma regionale impugnata dal Governo, che limita l'attività dell'organo accertatore alla sola verifica della presenza dell'anellino sull'esemplare, si colloca ad un livello di tutela ambientale nettamente inferiore rispetto a quello che deriva dalle prescrizioni nazionali, perché impedisce all'organo accertatore di verificare che l'anellino sia inamovibile e abbia la stampigliatura del numero. Il vulnus alla Costituzione non si estende invece alla parte della disposizione che impone il controllo sull'anellino, trattandosi di una funzione, rimessa all'organo accertatore, che non può certo dirsi in contrasto con le invocate previsioni della legge-quadro statale. ( Precedente: S. 69/2022 - mass. 44668 ).
Massima n. 44779
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 17, comma 1, lett. a ), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021 che, nel disciplinare l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, aggiunge le parole «in materiale metallico, plastico o altro materiale idoneo» nel testo del comma 1 dell'art. 26 della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993. L'art. 5, comma 7, della legge n. 157 del 1992, nel fissare standard minimi e uniformi di tutela della fauna, la cui determinazione appartiene in via esclusiva alla competenza del legislatore statale, non prescrive il tipo di materiale con cui deve essere confezionato l'anellino, limitandosi a indicare due requisiti dello stesso, e cioè l'inamovibilità e la numerazione. Essa rimette, quindi, alle norme regionali la procedura da adottare per assicurare il rispetto di tali requisiti. In siffatto contesto, anche gli anellini in plastica dovranno comunque assicurare le medesime caratteristiche sostanziali che sono imposte dalla norma statale. ( Precedente: S. 441/2006 - mass. 30897 ).
Massima n. 44780
È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, che, modificando l'art. 22 della legge reg. Lombardia n. 26 del 1993, dispone che i capi di selvaggina migratoria vanno annotati sul tesserino venatorio, in modo indelebile, sul posto di caccia dopo gli abbattimenti o l'avvenuto recupero. L'espressione che si legge nella disposizione impugnata è stata adottata proprio in ossequio ai rilievi formulati con la sentenza costituzionale n. 291 del 2019, e va correttamente intesa nel senso che l'annotazione deve essere sempre effettuata subito dopo l'abbattimento, salvi i casi in cui la contezza dell'abbattimento stesso, anche ad opera di terzi, avvenga solo al momento del recupero. ( Precedenti: S. 40/2020 - mass. 42483; S. 291/2019 - mass. 40980; S. 249/2019 - mass. 40861; S. 174/2017 - mass. 40345; S. 74/2017 - mass. 39907; S. 278/2012 - mass. 36758 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Lombardia 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021), limitatamente alle parole «dissuasori di stordimento a contatto,»;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, limitatamente alle parole «è svolta verificando unicamente la presenza dell'anellino sull'esemplare e»;
4) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 8 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 24 maggio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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