Corte costituzionale
Sentenza n. 124/2022
Corte cost., sent. 19 maggio 2022, n. 124
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 124/2022
- Data di deposito
- 19 maggio 2022
- Data di decisione
- 22 marzo 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:124
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Calabria n. 17 del 7 luglio 2021
Parametri
Massime
Massima n. 44884
La previsione, da parte di una legge regionale, della clausola di neutralità finanziaria non esclude ex se la violazione del parametro costituzionale evocato. ( Precedente: S. 163/2020 - mass. 43309 ). Il legislatore regionale, al pari di quello statale, è tenuto, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 196 del 2009, a redigere, per ogni proposta di legge comportante implicazioni finanziarie, una relazione tecnica contenente gli elementi informativi richiesti dalla legge in ordine agli oneri recati da ciascuna disposizione e alle relative coperture, che costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima. ( Precedente: S. 2572021 - mass. 43620 ). Il principio dell'equilibrio di bilancio opera direttamente, a prescindere da norme interposte. ( Precedenti: S. 244/2020 - mass. 43125; S. 26/2013 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., l'art. 1 della legge reg. Calabria n. 17 del 2021 che rinvia, per il compenso del commissario straordinario degli enti conseguenti ad accorpamenti, al trattamento economico anziché a quello tabellare dei dirigenti di settore della Giunta regionale. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con l'obbligo, previsto per ogni legge comportante maggiori oneri, di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte nonché con quello di redigere una relazione tecnica. Stante la stretta correlazione delle disposizioni recate dagli artt. 2 e 3 della legge reg. Calabria n. 17 del 2021, la declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata fa venir meno la stessa ragion d'essere dell'intera legge regionale). (Precedenti: S. 227/ 2019 - mass. 40866; S. 224/2014 - mass. 38116 )
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 7 luglio 2021, n. 17, recante «Modifiche alla legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 (Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità)».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 19 maggio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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