Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2022
Corte cost., sent. 13 maggio 2022, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2022
- Data di deposito
- 13 maggio 2022
- Data di decisione
- 6 aprile 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Emanuela Navarretta
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, lett. a), legge della Regione Basilicata n. 30 del 26 luglio 2021
- art. 1, comma 1, lett. b), legge della Regione Basilicata n. 30 del 26 luglio 2021
- art. 2, comma 1, legge della Regione Basilicata n. 30 del 26 luglio 2021
- art. 2, comma 2, legge della Regione Basilicata n. 30 del 26 luglio 2021
- art. 2, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 30 del 26 luglio 2021
Parametri
Massime
Massima n. 44900
Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa e non ammette l'intervento di soggetti che ne siano privi, fermi restando per costoro, ove ne ricorrano i presupposti, gli altri mezzi di tutela giurisdizionale eventualmente esperibili. ( Precedenti: S. 134/2020 - mass. 43390; O. 213/2019 - mass. 40689 ).
Massima n. 44901
La facoltà di presentare memorie concessa a formazioni sociali senza scopo di lucro e a soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di legittimità costituzionale è diretta a offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, che arricchiscono il giudizio a beneficio di tutti, compresi coloro che vantano interessi correlati all'esito del processo costituzionale. ( Precedente: S. 67/2022 ). La ratio sottesa al deposito di opinioni in qualità di amici curiae è radicalmente diversa da quella dell'intervento nel giudizio costituzionale, tant'è che solo l'interveniente può chiedere di prendere visione e trarre copia degli atti processuali.
Massima n. 44902
Nel regolare le procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 4 e seguenti del d.lgs. n. 28 del 2011, nonché le previsioni del d.m. 10 settembre 2010 - che recano principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale. ( Precedenti: S. 77/2022 - mass. 44822; S. 177/2021 -mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019 - mass. 42682; S. 177/2018 - mass. 40192; S. 69/2018; S. 99/2012 ). Le norme che regolano le procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono vòlte a bilanciare interessi di fondamentale rilevanza assiologica, intendendo, per un verso, potenziare le fonti rinnovabili - punto di intersezione tra l'obiettivo di difendere l'interesse ambientale e l'istanza di garantire la produzione di energia - e, per l'altro, contemperare il massimo sviluppo delle dette fonti con l'istanza, potenzialmente confliggente, della tutela del territorio, nella dimensione paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità. ( Precedenti: S. 46/2021; S. 86/2019 -mass. 42665; S. 177/2018; S. 199/2014 - mass. 38076, S. 67/2011; S. 119/2010 - mass. 34496 ). Nel valorizzare lo sviluppo delle fonti rinnovabili, l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e gli artt. da 4 a 9 del d.lgs. n. 28 del 2011 regolano le autorizzazioni e le relative procedure amministrative, nel solco della semplificazione e dell'esigenza di rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa. ( Precedenti: S. 189/2014 - mass. 38057; S. 344/2010 - mass. 35135 ). Le linee guida, emanate con il d.m. 10 settembre 2010, disciplinano l'inserimento degli impianti alimentati da fonti rinnovabili nel contesto del paesaggio, vincolando, quali principi generali della materia, tutto il territorio nazionale. Le relative norme sono espressione della leale collaborazione fra Stato e Regioni e rappresentano, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. ( Precedenti: S. 77/2022 - mass. 44822; S. 11/2022; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 46/2021 - mass. 43714; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965; S. 86/2019; S. 69/2018; S. 308/2011 ). L'individuazione, previa istruttoria amministrativa, di aree o zone non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili da parte delle Regioni e delle Province autonome comporta una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni in sede di autorizzazione, integrando un giudizio di primo livello con finalità acceleratorie; spetterà, poi, al procedimento di autorizzazione il compito di verificare se l'impianto così come effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile. ( Precedenti: S. 77/2022 - mass. 44821; S. 11/2022 ). Dai principi che regolano le procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non è dato inferire un potere delle Regioni di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento di detti impianti nel paesaggio né a fortiori quello di creare preclusioni assolute e aprioristiche che inibiscano ogni accertamento in concreto da effettuare in sede autorizzativa. ( Precedenti: S. 177/2021 - mass. 44094; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. - 40965; S. 298/2013; S. 308/2011; S. 168/2010 - mass. 34639 ). Il principio della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili opera non solo sul piano nazionale ma che è anche il riflesso dei vincoli imposti dalla normativa dell'Unione europea, così come degli obblighi assunti a livello internazionale con la ratifica del Protocollo di Kyoto e dell'Accordo di Parigi nel comune intento di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra onde contrastare il riscaldamento globale e i cambiamenti climatici. ( Precedenti: S. 77/2022 - mass. 44822; S. 46/2021; S. 13/2014 - mass. 37604; S. 275/2012; S. 85/2012 - mass. 36239 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, terzo comma, gli artt. 1, comma 1, lett. a e b , e 2, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 30 del 2021. Le disposizioni impugnate dal Governo - nel modificare in senso più restrittivo il Piano di indirizzo energetico regionale-PIEAR, Appendice A, approvato con la legge reg. Basilicata n. 1 del 2010 - contrastano con i principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», recati dall'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e dagli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 28 del 2011, nonché dal d.m. 10 settembre 2010. Né detto contrasto può essere superato tramite un'interpretazione meno fedele al dato letterale: le stesse, infatti, violano anche i principi fondamentali dettati dalle linee guida per l'individuazione di siti non idonei, riguardando, da una parte, genericamente porzioni significative del territorio e non rispettando, dall'altro, la riserva di procedimento amministrativo e la relativa istruttoria. Le disposizioni impugnate introducono, pertanto, in via legislativa una modifica del precedente PIEAR, nelle more del completamento del procedimento amministrativo destinato a condurre all'approvazione del nuovo piano: in ogni caso esse contrastano con i principi fondamentali della materia, con sacrificio del principio, nazionale, europeo e internazionale, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili). ( Precedenti: S. 77/2022 - mass. 44822; S. 177/2021 - mass. 44094; S. 237/2020 - mass. 42820; S. 106/2020 - mass. 42993; S. 286/2019 - mass. 40965 e 40967; S. 148/2019; S. 86/2019 - mass. 42665; S. 69/2018 - mass. 40784; S. 267/2016 - mass. 39304; S. 13/2014 - mass. 37604; S. 44/2011 - mass. 35352; S. 124/2010 - mass. 34547 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettere a) e b), e 2, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 26 luglio 2021, n. 30 (Modifiche alla L.R. 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale - D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 - L.R. n. 9/2007 e ss.mm.ii." e alla L.R. n. 8/2012 "Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Emanuela NAVARRETTA, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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