Corte costituzionale

Sentenza n. 120/2022

Corte cost., sent. 13 maggio 2022, n. 120

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
120/2022
Data di deposito
13 maggio 2022
Data di decisione
22 marzo 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Emanuela Navarretta
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:120

Norme oggetto del giudizio

  • art. 19, comma 2, legge della Regione Puglia n. 3 del 22 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 44935

La Corte costituzionale, avvalendosi della facoltà di decidere l'ordine delle questioni da affrontare, può esaminare primariamente le censure relative ai parametri concernenti il riparto di competenze, poiché incidenti sul piano delle fonti prima ancora che sul merito della scelta legislativa. ( S. 246/2020-mass. 43151; S. 258/2019-mass. 42721 ).

Massima n. 44936

Il diritto all'indennizzo, radicato nell'art. 42, terzo comma, Cost. e sancito dall'art. 834 cod. civ., configura la principale tutela sostanziale spettante al titolare della proprietà che subisca, nell'interesse generale, il sacrificio più gravoso, costituito dall'ablazione della situazione giuridica soggettiva. Capisaldi del rimedio, chiamato a garantire un ristoro congruo, serio e adeguato, sono la qualitas rei riferita al bene ablato e il parametro del suo valore di mercato. ( Precedenti: S. 90/2016-mass. 38837; S. 187/2014-mass. 38054; S. 338/2011-mass. 36010; S. 181/2011-mass. 35676; S. 348/2007-mass. 31716; S. 283/1993-mass. 19760; S. 5/1980-mass. 9560 ). Il diritto di proprietà invoca una parità di trattamento a livello territoriale, in conformità al principio di eguaglianza che incarna la ragione stessa della riserva allo Stato della materia dell'ordinamento civile. ( Precedente: S. 283/2016-mass. 39363 ). Manipolare la qualitas rei con una disciplina regionale vuol dire inficiare il presupposto stesso del pari diritto alla tutela indennitaria, pregiudicando in radice la pretesa a un rimedio non discriminatorio del diritto di proprietà. ( Precedente: S. 73/2004-mass. 28324 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l , Cost., l'art. 19, comma 2, della legge reg. Puglia n. 3 del 2005, secondo cui, ai soli fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, sono da considerarsi, comunque, sempre legalmente edificabili tutte le aree ricadenti nel perimetro continuo delle zone omogenee di tipo A, B, C e D, comprese anche le aree destinate a standard. La disposizione regionale censurata dalla Corte di cassazione, derogando espressamente alle previsioni statali in materia di indennizzo interviene, solo a fini indennitari, sulla qualitas rei , recidendo ogni nesso con il valore di mercato dei relativi beni e alterando lo statuto della proprietà, così invadendo la competenza statale esclusiva in materia di ordinamento civile. Essa incide a livello regionale su un profilo essenziale dello statuto della proprietà, che non tollera irragionevoli disparità di trattamento sul territorio nazionale, cui oltretutto si accompagna l'ingiustificato vantaggio per chi subisca un procedimento ablatorio rispetto a chi trasferisca il medesimo bene sul mercato. La disciplina dei rapporti privatistici può, infatti, subire qualche adattamento ad opera di interventi regionali, solo ove questo risulti in stretta connessione con la materia di competenza regionale e risponda al criterio di ragionevolezza). ( Precedenti: S. 64/2021-mass. 43778; S. 159/2013-mass. 37175; S. 295/2009-mass. 34076; S. 352/2001-mass. 26597; S. 5/1980-mass. 9560) .

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 2, della legge della Regione Puglia 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Emanuela NAVARRETTA, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 13 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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