Corte costituzionale

Sentenza n. 12/2022

Corte cost., sent. 20 gennaio 2022, n. 12

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
12/2022
Data di deposito
20 gennaio 2022
Data di decisione
30 novembre 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:12

Norme oggetto del giudizio

  • art. 6, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997

Parametri

Massime

Massima n. 44486

Ai fini dell'ammissibilità della questione, è sufficiente che il rimettente di un processo tributario sia effettivamente chiamato a fare applicazione della norma censurata, mentre non hanno rilevanza gli effetti sfavorevoli che potrebbero derivare per il contribuente nel giudizio a quo nel caso di accoglimento. ( Precedenti: S. 84/2021 - mass. 43809, S. 59/2021 - mass. 43751, S. 20/2018 - mass. n. 39783 ).

Massima n. 44487

Ai fini dell'ammissibilità delle questioni, non è necessario che si prospetti un'unica soluzione costituzionalmente obbligata. ( Precedenti: S. 157/2021 - mass. 44112; S. 63/2021 - mass. 43782 ).

Massima n. 44488

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 6, comma 1, lett. a ), del d.lgs. n. 446 del 1997, nella parte in cui prevede che, per le banche e gli altri enti e società finanziari, la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata, tra l'altro, dal margine d'intermediazione ridotto del 50% dei dividendi, anziché dal margine d'intermediazione computato per intero, con riguardo esclusivo ai dividendi derivanti dalle attività finanziarie detenute per la negoziazione. I presupposti interpretativi dai quali muove il rimettente, secondo il quale l'IRAP avrebbe a oggetto il solo valore prodotto dalla "attività caratteristica" dell'impresa, che per le banche e gli altri enti e società finanziarie sarebbe quella di negoziazione titoli, hanno carattere meramente assertivo e immotivato, essendo basati altresì su un'incompleta e inesatta ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

Massima n. 44489

Il presupposto dell'IRAP è un fatto economico, diverso dal reddito, comunque espressivo di capacità di contribuzione in capo a chi, in quanto organizzatore dell'attività, è autore delle scelte dalle quali deriva la ripartizione della ricchezza prodotta tra i diversi soggetti che, in varia misura, concorrono alla sua creazione. ( Precedente: S. 156/2001 - mass. 26245 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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