Corte costituzionale

Sentenza n. 117/2022

Corte cost., sent. 10 maggio 2022, n. 117

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
117/2022
Data di deposito
10 maggio 2022
Data di decisione
22 marzo 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Nicolò Zanon
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:117

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 14, legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 21 ottobre 2020
  • art. 1, comma 5, bis 1, bis, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 6 marzo 1998
  • art. 16, comma 1, legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 21 ottobre 2020
  • art. 1, comma 3, bis 1.8, legge della Provincia autonoma di Trento del 6 marzo 1998
  • art. 1, comma 4, bis 1.8, legge della Provincia autonoma di Trento del 6 marzo 1998
  • art. 1, comma 5, bis 1, ter, legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 6 marzo 1998
  • art. 1, comma 5, bis 1.8, legge della Provincia autonoma di Trento del 6 marzo 1998
  • art. 1, comma 6, bis 1.8, legge della Provincia autonoma di Trento del 6 marzo 1998
  • art. 1, comma 7, bis 1.8, legge della Provincia autonoma di Trento del 6 marzo 1998
  • art. 1, comma 8, bis 1.8, legge della Provincia autonoma di Trento del 6 marzo 1998
  • art. 1, comma 9, bis 1.8, legge della Provincia autonoma di Trento del 6 marzo 1998
  • art. 10, legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 21 ottobre 2020
  • art. 1, comma 4, bis 1.2, lettere da a) a g) e j), legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 6 marzo 1998
  • art. 8, comma 9, legge della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 21 ottobre 2020
  • art. 1, comma 2, bis 1, lett. s), legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 6 marzo 1998

Parametri

  • art. 117, comma 1, Costituzione
  • art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
  • art. 12, comma 1, ter, lett. m), decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999
  • art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 10, par. 2), lett. c), direttiva CE n. 123 del 12 dicembre 2006
  • art. 15, par. 3), lett. c), direttiva CE n. 123 del 12 dicembre 2006
  • art. 13, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
  • art. 14, par. 1), n. 3, direttiva CE n. 123 del 12 dicembre 2006

Massime

Massima n. 44910

Nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche non sono in gioco solo interessi economici di forte rilevanza. Tra l'altro, le attività produttive che in essa si svolgono sono gravide di rischi per la sicurezza pubblica (quali il pericolo di inondazioni o di crolli degli sbarramenti), e determinano un notevole impatto sull'ambiente, sull'ecosistema, sul paesaggio. Sotto questi specifici profili, sussiste la necessità di una uniforme e adeguata regolazione, anche al fine di garantire la continuità e la produttività nello sfruttamento della risorsa idrica. Accanto ai vantaggi immediati per le popolazioni locali (conseguiti attraverso il pagamento dei canoni e la fornitura gratuita di quote di energia elettrica agli enti locali), vanno del resto considerate la necessità di assicurare, a livello nazionale, il maggior equilibrio possibile tra fonti energetiche e quella di disporre dell'energia necessaria per le attività produttive e per le stesse esigenze di vita dei consociati. ( Precedenti: S. 70/2022 - mass 44857; S. 16/2020 - mass. 41462 ). Il principio del procedimento unico costituisce norma fondamentale di riforma nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche. Lo è, in particolare, la previsione in forza della quale tutte le amministrazioni interessate, comprese quelle statali, devono poter esprimere le proprie valutazioni, collegate alla tutela di interessi essenziali dell'ordinamento costituzionale, fin dalla fase della selezione dei diversi progetti presentati dai concorrenti nella procedura. La legislazione provinciale in materia, pertanto, deve adeguarsi a tale norma fondamentale. La riforma costituzionale del 2001, introducendo la competenza concorrente in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario una competenza di cui le Province autonome, all'epoca, non disponevano, ma che doveva intendersi estesa anche a esse, in forza della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche spetta, dunque, allo Stato intervenire in via esclusiva sugli aspetti riconducibili agli ambiti di cui all'art. 117, secondo comma, Cost., nonché stabilire i principi fondamentali; dall'altro alle Province autonome regolare tutti gli altri profili, quali, ad esempio, l'uso delle acque, la trasparenza delle concessioni e la disciplina delle funzioni amministrative. ( Precedenti: S. 64/2014 ; S. 28/2014 - mass. 37661 ; S. 383/2005 - mass. 29821 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, comma primo e secondo, lett. e , gli artt. 8, comma 14, e 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, quest'ultimo nella parte in cui introduce l'art. 1- bis 1.8, commi 3 e 4, dopo l'art. 1- bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998, secondo cui le offerte degli aspiranti alla concessione di grande derivazione idroelettrica sono valutate dal punto di vista tecnico ed economico da una commissione tecnica, e dopo l'aggiudicazione provvisoria, l'operatore è invitato dalla struttura provinciale competente per le risorse idriche a presentare una domanda di provvedimento unico, in modo che la menzionata struttura provinciale trasmetta tale domanda alle amministrazioni interessate, che compiono l'istruttoria per i profili di rispettiva competenza secondo quanto previsto dalla normativa di settore. La disciplina provinciale impugnata dal Governo si discosta dal principio del procedimento unico, poiché disegna una serie di passaggi procedurali con esso non compatibili, in quanto la fase della selezione delle offerte non vede affatto la partecipazione di tutte le amministrazioni, anche non provinciali, interessate, secondo la logica invece accolta dal principio del procedimento unico: la graduatoria è infatti redatta dalla sola commissione tecnica, indipendente ma di nomina provinciale; l'assegnazione provvisoria dipende dalla posizione che un dato offerente ha assunto nella graduatoria; la procedura di valutazione, peraltro ulteriormente frammentata in istruttorie separate, si attiva unicamente riguardo alla offerta pre-selezionata con l'assegnazione provvisoria. Ne discende che le amministrazioni non provinciali preposte alla tutela degli interessi di primaria rilevanza costituzionale - ambiente, paesaggio, territorio, sicurezza - restano escluse dalla possibilità di apprezzare e comparare proposte alternative a quella prescelta dalla Provincia stessa, potendo soltanto indicare ragioni di dissenso rispetto all'unico progetto portato alla loro attenzione. La rilevata illegittimità costituzionale della normativa provinciale non determina alcun vuoto normativo, potendo trovare immediata applicazione sia la stessa disciplina statale richiamata a parametro interposto, recata dall'art. 12, comma 1- ter , lett. m , del d.lgs. n. 79 del 1999, sia, ove necessario, la pertinente normativa statale in tema di garanzia partecipativa delle amministrazioni interessate. Nell'esercizio della propria competenza, e nel rispetto del principio del procedimento unico, il legislatore provinciale potrà ovviamente intervenire, anche al fine di correggere eventuali e residuali disarmonie procedimentali. ( Precedenti: S. 166/2019 - mass. 42438; S. 263/2016 - mass. 39291 ).

Massima n. 44911

La disciplina avvinta da una stretta ed esclusiva dipendenza con quella dichiarata costituzionalmente illegittima, è affetta da illegittimità costituzionale consequenziale. ( Precedenti: S. 68/2022 - mass. 44629 ; S. 77/2021 - mass. 43787 ; S. 245/2017 - mass. 40036 ; S. 36/2017 - mass. 39371 ). (Nel caso di specie, è dichiarato, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, costituzionalmente illegittimo l'art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 1- bis 1.8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, dopo l'art. 1- bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998. Dichiarati costituzionalmente illegittimi l'art. 8, comma 14, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, che introduce i commi 5- bis e 5- ter dopo il comma 5 dell'art. 1- bis 1 della legge prov. Trento n. 4 del 1998, e l'art. 16 della stessa legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 1- bis 1.8, commi 3 e 4, dopo l'art. 1- bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998, la dichiarazione di illegittimità costituzionale deve necessariamente estendersi ai successivi commi 5, 6, 7, 8 e 9, a loro volta in contrasto con il principio del procedimento unico per la concessione di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico).

Massima n. 44912

Nei giudizi proposti in via principale l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini particolarmente rigorosi, avendo il ricorrente l'onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali di cui denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con una argomentazione non meramente assertiva, sufficientemente chiara e completa, senza che il vizio genetico di un ricorso non motivato possa essere sanato attraverso una integrazione successiva. ( Precedenti: S. 86/2022 - mass. 44640 ; S. 56/2020 - mass. 42168; S. 114/2017 - mass. 40441 ; S. 202/2016 - mass. 39033 ). (Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 10, par. 2, lett. c , e 15, par. 3, lett. c , della direttiva 2006/123/CE - dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 9 del 2020, il quale dispone che nei bandi per la concessione di grandi derivazioni idroelettriche possano essere inseriti una serie di requisiti "opzionali", indicati nelle lett. da a a g e nella lett. j del comma 4 dello stesso art. 1- bis 1.2. Come eccepito, il ricorso si appalesa inammissibile, poiché si riferisce in termini omnicomprensivi e generici alle numerose e assai diverse previsioni, censurandone complessivamente il difetto di proporzionalità. In tal modo, il ricorso si limita a richiamare una serie di disposizioni, con una motivazione, dunque, apodittica ed arbitraria, non idonea a illustrare in modo effettivo e puntuale le ragioni di contrasto tra le singole norme ed i parametri costituzionali di riferimento).

Massima n. 44913

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento agli artt. 13 del d.P.R. n. 670 del 1972, e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 TFUE, e all'art. 14, par. unico, n. 3), della direttiva 2006/123/CE - dell'art. 8, comma 9, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce la lett. s ) del comma 2 dell'art. 1- bis 1 della legge prov. Trento n. 4 del 1998, disponendo che il bando per la concessione di una grande derivazione idroelettrica prescriva che il concessionario, entro 180 giorni dalla aggiudicazione, si doti di una sede operativa nel territorio provinciale avente in dotazione risorse umane e strumentali idonee in relazione alle caratteristiche della concessione oggetto della procedura di gara. La previsione impugnata non è una condizione imposta per la partecipazione alla gara, e non si presenta nemmeno come fattore di attribuzione di punteggi aggiuntivi per la formazione della graduatoria, né quale requisito per l'accesso a condizioni di favore per la prestazione delle garanzie necessarie in vista della gara medesima. La richiesta di dotarsi di una sede operativa non riguarda tutti gli aspiranti alla concessione, ma è riferita unicamente all'aggiudicatario della concessione; essa non può quindi esercitare, almeno non in via diretta, in capo agli aspiranti concessionari, un effetto di dissuasione. In definitiva, la richiesta all'operatore di approntare una sede "operativa" in prossimità con l'impianto da gestire, o anche in coincidenza con esso, è misura necessaria per la tutela di evidenti esigenze di sicurezza pubblica, idonea a raggiungere il fine perseguito, e, infine, proporzionata, tanto in termini di bilanciamento tra vantaggi e costi per l'imprenditore, quanto in riferimento al rapporto tra obbiettivi assicurati e possibili effetti sulla concorrenza. ( Precedenti: S. 98/2020 - mass. 42581; S. 83/2018 - mass. 40489; S. 28/2013 - mass. 40493 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 14, della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9, recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003», e dell'art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 3 e 4, dopo l'art. 1-bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce l'art. 1-bis 1.8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, dopo l'art. 1-bis 1.7 della legge prov. Trento n. 4 del 1998;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge prov. Trento n. 9 del 2020, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 10, paragrafo 2, lettera c), e 15, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 9, della legge prov. Trento n. 9 del 2020, nella parte in cui introduce la lettera s) del comma 2 dell'art. 1-bis 1 della legge prov. Trento n. 4 del 1998, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130, e all'art. 14, paragrafo unico, numero 3), della direttiva 2006/123/CE, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 22 marzo 2022ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 9 e 14, 10 e 16 della legge della Provincia autonoma di Trento 21 ottobre 2020, n. 9 recante «Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 24 dicembre 2020 (reg. ric. n. 104 del 2020).Rilevato che nel giudizio è intervenuta ad adiuvandum (per la maggior parte delle questioni) la società Enel Green Power Italia, con atto depositato il 9 febbraio 2021;che la società interveniente, in vista dell'odierna udienza, ha depositato, in data 1° marzo 2022, una memoria con la quale ha ribadito, in via preliminare, le ragioni di ritenuta ammissibilità dell'intervento spiegato nel giudizio;che tali ragioni, asseritamente idonee a superare l'orientamento di questa Corte in senso contrario all'ammissibilità dell'intervento di terzi nei giudizi in via principale, rinviano, fra l'altro, al tenore dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, il quale richiama disposizioni che presupporrebbero la possibilità di partecipazione di terzi al giudizio di legittimità costituzionale, nonché alla disciplina concernente il ruolo degli amici curiae, a sua volta ritenuta significativa dell'apertura del procedimento al contributo di soggetti ulteriori;che Enel Green Power Italia ricorda, inoltre, come già in precedenza questa Corte abbia ritenuto ammissibile l'intervento di una Regione in un giudizio in via principale che opponeva allo Stato una diversa Regione (sentenza n. 344 del 2005), ammettendo, dunque, che un terzo portatore di un interesse particolarmente qualificato possa partecipare anche a un tal genere di giudizio di legittimità costituzionale;che l'assunto troverebbe conferma anche in pronunce che hanno ammesso l'intervento di privati in giudizi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (sentenze n. 76 del 2001 e n. 154 del 2004);che l'interveniente si presenta quale soggetto di primario rilievo nel settore della produzione di energia mediante fonti rinnovabili, tanto da gestire sul territorio nazionale 599 diversi impianti, e da rientrare nel novero, particolarmente ristretto, delle imprese munite dei requisiti tecnici, finanziari, organizzativi e patrimoniali la cui disciplina è dettata dalla legge provinciale impugnata;che pertanto l'interveniente sarebbe «soggetto direttamente inciso dalla normativa censurata».Considerato che, secondo il costante orientamento di questa Corte, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale non è ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potestà legislativa il cui esercizio è oggetto di contestazione;che tale orientamento è stato confermato anche dopo le recenti modifiche recate alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, con delibera di questa Corte in data 8 gennaio 2020, sul presupposto che dette modifiche non incidono «sui requisiti di ammissibilità degli interventi nei giudizi in via principale» (ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020, allegata alla sentenza n. 56 del 2020);che la stessa soluzione è stata adottata in numerose occasioni successive (ex plurimis, tra le più recenti, ordinanza letta all'udienza dell'8 giugno 2021, allegata alla sentenza n. 187 del 2021; ordinanza letta all'udienza del 26 gennaio 2021, allegata alla sentenza n. 16 del 2021; sentenza n. 134 del 2020; ordinanza letta all'udienza del 25 febbraio 2020, allegata alla sentenza n. 56 del 2020; ordinanza n. 213 del 2019), osservandosi, tra l'altro, che l'istituita possibilità della presentazione di memorie da parte di amici curiae rafforza, e non già invalida, la preclusione dell'intervento (sentenza n. 16 del 2021 e allegata ordinanza, letta all'udienza del 26 gennaio 2021).per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibile l'intervento della società Enel Green Power Italia nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Provincia autonoma di Trento, iscritto al n. 104 del registro ricorsi 2020.F.to: Giuliano Amato, Presidente

Testo integrale

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