Corte costituzionale
Sentenza n. 115/2022
Corte cost., sent. 9 maggio 2022, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/2022
- Data di deposito
- 9 maggio 2022
- Data di decisione
- 22 marzo 2022
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Filippo Patroni Griffi
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione Lazio n. 8 del 1° luglio 2021
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 22, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 23, legge n. 394 del 6 dicembre 1991
- art. 6, comma 3, direttiva CEE n. 43 del 21 maggio 1992
- direttiva CE n. 42 del 27 giugno 2001
- decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003
- art. 6, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
Massime
Massima n. 44933
La legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette va ricondotta alla «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., alla quale, pertanto, le Regioni sono tenute a conformarsi, salva la possibilità di determinare maggiori livelli di tutela dell'ambiente. ( Precedenti: S. 134/2020-mass. 43392; S. 180/2019-mass. 42881; S. 121/2018-mass. 40790; S. 66/2018-mass. 40777; S. 74/2017-mass. 39906; S. 36/2017-mass. 39369 ).
Massima n. 44934
La modifica del perimetro dei parchi regionali può avvenire sia con legge regionale, nel rispetto del procedimento regolato dall'art. 22 della legge n. 394 del 1991, sia in sede di adozione o modifica del piano del parco. Nel silenzio del legislatore, che ha dettato soltanto il procedimento per la istituzione dell'area protetta regionale, deve ritenersi che riacquisti il suo spazio l'autonomia regionale, per cui è implicito nel sistema legislativo statale che sia la perimetrazione definitiva sia la riperimetrazione possano essere affidate a modifiche del piano per il parco o alla legge regionale, nel quale caso occorre osservare il procedimento per la perimetrazione provvisoria, compresa la interlocuzione con le autonomie locali. ( Precedenti: S. 276/2020-mass. 42924; S. 134/2020-mass. 43400 ). La riperimetrazione del parco si presenta del tutto assimilabile alla istituzione di una nuova area protetta e alla sua perimetrazione provvisoria, sicché, in assenza di una chiara previsione statale, al procedimento che provvede alla variazione in aumento della perimetrazione devono partecipare i soli enti esponenziali del territorio interessato da tale variazione, mentre gli altri enti locali ricompresi nell'area protetta dovranno essere consultati - anche per la riperimetrazione definitiva - in sede di modifica del piano per il parco. (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., in relazione agli artt. 22 e 23 della legge n. 394 del 1991 e 6 del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché alla direttiva 2001/42/CE e all'art. 6, par. 3, della direttiva 92/43/CEE come recepita dal d.P.R. n. 120 del 2003 - dell'art. 1 della legge reg. Lazio n. 8 del 2021, che stabilisce la riperimetrazione, in ampliamento, del parco regionale dell'Appennino «Monti Simbruini». La disposizione impugnata dal Governo non regola in forma legislativa un oggetto normalmente affidato alla funzione amministrativa, né la Regione ha eluso la necessaria partecipazione degli enti locali al relativo procedimento o ha omesso le verifiche di compatibilità ambientale). ( Precedente: S. 276/2020-mass. 42924 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità dell'art. 1 della legge della Regione Lazio 1° luglio 2021, n. 8 (Modifica della perimetrazione del Parco naturale regionale dell'Appennino «Monti Simbruini»), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 22 e 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e all'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Filippo PATRONI GRIFFI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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