Corte costituzionale
Sentenza n. 113/2022
Corte cost., sent. 9 maggio 2022, n. 113
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 113/2022
- Data di deposito
- 9 maggio 2022
- Data di decisione
- 6 aprile 2022
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:113
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, legge della Regione Lazio n. 13 del 28 dicembre 2018
Parametri
- art. 8-quinquies, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-ter, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 8-quater, decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 44769
L'accreditamento c.d. istituzionale delle strutture sanitarie private, dalla forte connotazione pubblicistica, è mirato al riconoscimento del possesso da parte di un soggetto o di un organismo di prescritti specifici requisiti. Nell'assetto attuale, l'accreditamento è strettamente connesso anche alle scelte programmatorie che governano la funzione di contingentamento e di selezione all'ingresso nel Servizio sanitario nazionale (SSN) e più specificamente regionale. Di conseguenza, non tutti i privati in possesso dei requisiti tecnici richiesti hanno diritto a ottenerlo, ma solo quelli la cui attività si inserisce in modo appropriato nella programmazione regionale: sussiste, dunque, una sfera di discrezionalità dell'amministrazione nella concessione dell'accreditamento, in considerazione della valutazione della rispondenza e adeguatezza agli obiettivi della programmazione, nonché delle risorse organizzative e finanziarie disponibili. ( Precedenti: S. 200/2005 - mass. 29403 ; S. 416/1995 - mass . 22663 ). Costituiscono principi fondamentali in materia di tutela della salute le disposizioni dettate dagli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992 in tema di autorizzazioni e accreditamenti, con le quali il legislatore statale ha inteso vincolare le strutture socio-sanitarie private all'osservanza di requisiti essenziali, dai quali far dipendere l'erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale come quello alla salute. ( Precedente: S. 106/2020 - mass. 43001 ).
Massima n. 44770
È dichiarata inammissibile, per generica motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. terza, con riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione al principio di ragionevolezza e proporzionalità della normativa dell'Unione europea, dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che impone alle strutture sanitarie accreditate il vincolo che il rapporto di lavoro con il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona sia regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. La normativa dell'Unione europea, invocata quale parametro interposto, è richiamata in termini generici, e quindi inadeguati. Peraltro, il «principio di ragionevolezza e proporzionalità» viene evocato per dedurre il necessario bilanciamento tra le libertà - segnatamente la libertà d'impresa - e i diritti fondamentali garantiti dai Trattati europei, con una prospettazione che si sovrappone, senza specifici riferimenti normativi e quindi in termini generici, a quella, maggiormente puntuale, sviluppata con riguardo ai parametri interni.
Massima n. 44771
La disciplina generale dei rapporti di lavoro tra privati deve essere assoggettata a regole che ne garantiscano l'uniformità a livello nazionale, sicché il legislatore regionale non può emanare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e che, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca a quella statale e, per essa, alla contrattazione collettiva. Rientrano, infatti, nella materia «ordinamento civile» gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere e che si impongono all'autonomia privata con il carattere dell'inderogabilità. ( Precedenti: S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44495; S. 153/2021 - mass. 44108; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43602 ; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 78/2020 - mass. 42529; S. 16/2020 - mass. 41461 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. terza, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lett. l , e terzo, Cost., dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, che impone alle strutture sanitarie accreditate il vincolo che il rapporto di lavoro con il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona sia regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. La disposizione censurata non invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in quanto non regola i rapporti di lavoro già in essere tra le strutture sanitarie e i propri addetti, né estende ad essi l'applicazione di determinati contratti collettivi, bensì si colloca in una fase organizzativa, antecedente all'istituzione del rapporto di lavoro. Si tratta, dunque, di una previsione incidente sull'organizzazione sanitaria, parte integrante della materia concorrente costituita dalla «tutela della salute». Né può ritenersi che la Regione abbia superato i limiti della propria competenza, perché è la stessa legislazione statale a prevedere che essa possa introdurre requisiti di qualificazione ulteriori rispetto a quelli a tal fine contemplati dall'art. 8- quater del d.lgs. n. 502 del 1992, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali. Neppure vi è stato sconfinamento nell'esercizio della potestà legislativa regionale in materia di tutela e sicurezza del lavoro, avendo la disposizione censurata un contenuto e una finalità di promozione attiva dell'occupazione e non già di regolamentazione del rapporto. ( Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44496; S. 241/2021 - mass. 44340; S. 195/2021 - mass. 44304; S. 36/2021 - mass. 43637; S. 77/2020 - mass. 42525; S. 20/2020 - mass. 42955; S. 161/2016 - mass. 38957 ).
Massima n. 44772
La competenza regionale, quantunque concorrente, in materia di tutela e sicurezza del lavoro legittima in linea di massima la previsione di un requisito ulteriore [, previsto dalle Regioni,] che attenga al rapporto di impiego del personale delle strutture accreditate, ma solo nella misura in cui ciò sia coerente con il perseguimento del fine sociale ultimo di una siffatta prescrizione. Le politiche attive del lavoro non sono precluse al legislatore regionale, nel rispetto dei princìpi fondamentali posti dalla legislazione dello Stato.
Massima n. 44773
La libertà di impresa - da leggere oggi anche alla luce dei Trattati e, in generale, del diritto dell'Unione europea - può subire limitazioni che devono, innanzi tutto, avere una base legale; inoltre, il bilanciamento tra lo svolgimento dell'iniziativa economica privata e la salvaguardia dell'utilità sociale - che deve tenere conto del contesto sociale ed economico di riferimento, delle esigenze generali del mercato in cui si realizza la libertà di impresa, nonché delle legittime aspettative degli operatori - deve rispondere, in ogni caso, ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. L'individuazione dell'utilità sociale, infatti, non deve essere arbitraria e gli interventi del legislatore non possono perseguirla con misure palesemente incongrue. Questi principi devono essere rispettati anche nella disciplina legislativa di un'attività economica privata integrata in un pubblico servizio. Essa, infatti, è pur sempre espressione della libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost. ( Precedenti: S. 218/2021 - mass. 44288; S. 85/2020 - mass. 43541; S. 151/2018 - mass. 40000; S. 47/2018 - mass. 39972; S. 56/2015 - mass. 38312; S. 247/2010 - mass. 34818; S. 152/2010 - mass. 34615; S. 167/2009 - mass. 33469; S. 548/1990 - mass. 16722 ). La regola della riserva di legge nel campo delle private libertà nella materia economica, comprensive della libertà di iniziativa, determina la regola per cui le determinazioni della legge possono essere diverse anche di contenuto, a seconda della natura dell'attività economica e della utilità sociale da perseguire, ma non possono mai mancare del tutto. ( Precedenti: S. 388/1992 - mass. 18800; S. 40/1964 - mass. 2124 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., l'art. 9, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, il quale stabilisce che il personale sanitario dedicato ai servizi alla persona, necessario a soddisfare gli standard organizzativi, deve avere con la struttura un rapporto di lavoro di dipendenza regolato dal CCNL sottoscritto dalle associazioni maggiormente rappresentative nel settore sanitario. La disposizione censurata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sez. terza, detta una prescrizione di normazione primaria, molto puntuale e rigida, realizzando una penetrante limitazione del potere organizzativo dell'imprenditore, titolare della struttura che ambisce all'accreditamento, non coerente con il fine sociale della tutela della salute e non proporzionata al suo perseguimento. La tutela del lavoro può anche essere perseguita nel contesto dell'organizzazione del servizio sanitario regionale, ma pur sempre nel bilanciamento tra la libertà di iniziativa privata e il fine sociale della tutela della salute. Viceversa, con la disposizione censurata il legislatore regionale ha introdotto, con una prescrizione rigida e generalizzata, un requisito ulteriore per l'accreditamento, senza alcuna graduazione risultante dal bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco. E anzi, una siffatta previsione finisce finanche per escludere la possibilità degli stessi operatori sanitari di prestare la propria attività con contratto di collaborazione o di lavoro autonomo presso strutture accreditate. Emerge così il difetto di ragionevolezza e proporzionalità, rispetto al fine sociale ultimo della tutela della salute, che si traduce in un limite irragionevole alla libertà di iniziativa economica privata. Rimane comunque per la Regione - nell'ambito delle sue competenze in tema di accreditamento delle strutture sanitarie, esercitate mediante un equilibrato bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata e i fini sociali, in particolare quello della tutela della salute - la possibilità di fissare standard organizzativi più idonei anche quanto al rapporto di impiego del personale necessario per l'erogazione delle prestazioni sanitarie).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Lazio 28 dicembre 2018, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2019);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della reg. Lazio n 13 del 2018 - sollevata, con riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione al «principio di ragionevolezza e proporzionalità» della normativa dell'Unione europea - dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Lazio n. 13 del 2018, sollevate, in relazione agli artt. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, Cost., dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione terza, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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