Corte costituzionale

Sentenza n. 112/2022

Corte cost., sent. 9 maggio 2022, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
112/2022
Data di deposito
9 maggio 2022
Data di decisione
5 aprile 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 30 dicembre 2020
  • art. 11, comma 1, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 30 dicembre 2020
  • art. 11, comma 2, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 30 dicembre 2020
  • art. 11, comma 3, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 30 dicembre 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44829

Il sindacato di legittimità costituzionale attivato a seguito di un'impugnazione diretta, in quanto mira a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando l'ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato. ( Precedente: S. 24/2022 - mass. 44569 ).

Massima n. 44830

Non si può estendere la questione di legittimità costituzionale alla disposizione sopravvenuta qualora l'accoglimento della questione relativa a quella impugnata in via principale soddisfi l'esigenza di tutela giurisdizionale del ricorrente, perché l'eventuale accoglimento del ricorso priverebbe di oggetto la disposizione modificativa. ( Precedenti: S. 44/2018 - mass. 39911; S. 44/2014 - mass. 37728 ). Si può estendere la questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata in via principale alle disposizioni sopravvenute quando si tratti di modifica marginale, ossia le seconde non mutino il contenuto precettivo della prima. Qualora, invece, la modifica presenti carattere sostanziale, l'estensione ad essa della questione - oltre ad incidere sul principio del contraddittorio e su quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - determinerebbe un'impropria sostituzione della valutazione dell'organo politico competente a deliberare il ricorso. ( Precedenti: S. 178/2020 - mass. 43042; S. 20/2020 - mass. 42954; S. 141/2016 - mass. 38916; S. 65/2016 - mass. 38797 ) .

Massima n. 44831

In virtù dell'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l'applicazione del Titolo V alle Regioni speciali si giustifica solo se risulta più favorevole del regime statutario complessivo di una certa materia; pertanto la sua invocazione presuppone una valutazione comparativa. ( Precedente: S. 119/2019 - mass. 42772 ).

Massima n. 44832

Quando il ricorrente fa valere una competenza esclusiva statale che non trova corrispondenza nello statuto di una Regione speciale, uno scrutinio alla luce delle norme statutarie risulta inutile. ( S. 119/2019 - mass. 42770 ).

Massima n. 44833

Sono da ricondurre alle misure legislative di promozione, rientranti nella tutela della concorrenza, quelle volte a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza "per il mercato"). ( Precedente: S. 56/2020 - mass. 42162 ). La configurazione del mercato tramite la fissazione di determinate condizioni per l'accesso degli operatori a un dato settore rientra nella materia della concorrenza. ( Precedenti: S. 56/2020 - mass. 42164; S. 452 del 2007 - mass. 32000 ). La peculiare contingenza della crisi economica determinata dal COVID-19 non può rilevare nella definizione del riparto delle funzioni legislative in materia di concorrenza, essendo escluso che la precarietà del contesto di emergenza abbia ampliato le competenze regionali. Resta così fermo che, anche in relazione all'emergenza pandemica, spetta solo allo Stato adottare norme di deroga in tale materia. ( Precedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 38/2021 - mass. 43692; S. 16/2021 - mass. 43575 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera e, l'art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020 che prevede, per l'attività di trasporto non di linea, taxi e noleggio con conducente-NCC, una deroga temporanea al limite quinquennale fissato dall'art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992 per il trasferimento delle licenze. La norma impugnata dal Governo, diretta a ridurre la portata applicativa della regola del concorso pubblico, ricade nella materia della tutela della concorrenza né può ritenersi che essa produca un effetto pro-concorrenziale: è vero, infatti, che essa elimina un limite al libero accesso al mercato del trasporto non di linea, ma tale limite è posto dal legislatore proprio al fine di non vanificare il concorso pubblico, strumento di promozione della concorrenza nell'accesso al mercato in questione. Né, infine, la norma regionale può essere giustificata in ragione della crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19, spettando solo allo Stato adottare norme di deroga nella materia della tutela della concorrenza). ( Precedente: S. 283/2009 ).

Massima n. 44834

Dirimente ai fini della competenza a dettare norme in materia di determinazione dei canoni è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all'utilizzazione dei beni stessi. ( Precedenti: S. 46/2022 - mass. 44604; S. 94/2008 - mass. 32258; S. 286/2004 - mass. 28755 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l , l'art. 11, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020. Il primo viola il citato parametro nella parte in cui - disponendo che, data l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di beni demaniali marittimi «di competenza regionale e comunale», per l'annualità 2021, non può essere inferiore a 361,90 euro - disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione anche di beni appartenenti al demanio marittimo statale; in ragione di tale illegittimità costituzionale parziale, il comma 1, come modificato dall'art. 11, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021, che ne ha previsto l'applicazione anche per il 2022 - resta applicabile solo in relazione ai beni del demanio marittimo regionale. Anche il comma 2 - nel disporre un caso di esonero dal pagamento del canone concessorio qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un'opera pubblica - interviene in un ambito riservato al legislatore statale. Allo stesso modo, il comma 3 - prevedendo che il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all'utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all'utilizzo dei "bilancioni", è determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete - viola il citato parametro nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale, dal momento che l'espressione usata «demanio marittimo» è tale da comprendere potenzialmente anche questi ultimi. Né la mera circostanza di fatto che i "bilancioni" sarebbero presenti solo nelle aree del demanio marittimo e idrico regionale può condurre a conclusioni diverse).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte in cui disciplina l'importo annuo minimo del canone dovuto per l'utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.

Cosi` deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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