Corte costituzionale
Sentenza n. 110/2022
Corte cost., sent. 5 maggio 2022, n. 110
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 110/2022
- Data di deposito
- 5 maggio 2022
- Data di decisione
- 5 aprile 2022
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:110
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, legge della Regione Molise n. 2 del 4 maggio 2021
Parametri
- art. 14, legge n. 68 del 12 marzo 1999
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
Massime
Massima n. 44813
L'art. 14 della legge n. 68 del 1999 - che, al comma 1, prescrive alle Regioni di istituire il fondo regionale per l'occupazione dei disabili e, al comma 3, vincola a detto fondo gli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative ai datori di lavoro inadempimenti agli obblighi occupazionali previsti dalla detta legge e dai contributi versati in caso di esonero dall'obbligo di assunzione dei disabili - esprime un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, diretto a sottrarre le specifiche entrate al concorso indistinto alle spese previste dal bilancio regionale e ad allocarle nel fondo predetto, in modo da garantire la finalizzazione alla realizzazione dello scopo pubblico per il quale sono state stanziate. ( Precedente: S. 184/2016 - mass. 38970 ).
Massima n. 44814
La tutela di situazioni di particolare vulnerabilità - tra cui quelle delle persone con disabilità - riflette una particolare attenzione da parte del disegno costituzionale, essendo coinvolto un complesso di valori che attingono ai suoi fondamentali motivi ispiratori. ( Precedenti: S. 10/22; S. 83/2019 - mass. 42071; S. 232/2018 - mass. 41052; S. 258/2017 - mass. 41004; S. 275/2016 - mass. 39357; S. 215/1987 - mass. 4349 )
Massima n. 44815
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., dell'art. 7 della legge reg. Molise n. 2 del 2021 che prevede, a decorrere dal 2021, un vincolo di destinazione in favore del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili per le entrate incassate dall'ente dalle sanzioni amministrative irrogate ai datori di lavoro inadempienti agli obblighi occupazionali previsti dalla legge n. 68 del 1999 e dai contributi correlati agli esoneri parziali concessi, ex art. 5, comma 3, di quest'ultima. Il ricorrente - contestando alla Regione la possibilità di attribuire un vincolo di destinazione ad entrate straordinarie non aventi natura ricorrente, in ragione del piano di rientro dal disavanzo di amministrazione in corso - parte da un assunto erroneo, omettendo di considerare che il previsto vincolo discende direttamente dall'art. 14, comma 3, della legge n. 68 del 1999; la disposizione impugnata, pertanto, non ha portata innovativa, ma carattere meramente confermativo del precedente vincolo. Non trova, pertanto, applicazione il principio contabile evocato dal ricorrente, inerente l'autonoma attribuzione di un vincolo di destinazione da parte della Regione (art. 42, comma 5, lett. d , del d.lgs. n. 118 del 2011) - per il quale rileva che sia in corso il ripiano del disavanzo o che non siano stati coperti tutti gli eventuali debiti fuori bilancio - bensì quello relativo alla lett. a ), trattandosi di vincoli previsti dalla legge statale nei confronti delle Regioni, a cui queste ultime, nell'ambito del ciclo di bilancio, devono assicurare attuazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Molise 4 maggio 2021, n. 2 (Legge di stabilità regionale anno 2021), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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