Corte costituzionale

Sentenza n. 104/2022

Corte cost., sent. 22 aprile 2022, n. 104

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
104/2022
Data di deposito
22 aprile 2022
Data di decisione
23 febbraio 2022
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:104

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 26, legge n. 335 del 8 agosto 1995
  • art. 18, comma 12, decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
  • legge n. 111 del 15 luglio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 44723

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., che prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. La norma censurata ha il fine di realizzare l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti; essa ha dunque una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell'esigenza della "universalizzazione" della tutela previdenziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo. In tal modo, l'istituto in esame, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive nella coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Esso, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma. Né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. ( Precedente: S. 67/2018 - mass. 40511 ).

Massima n. 44724

Una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. In tal senso, la disposizione interpretativa si limita ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall'origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente. Lo è nel senso che il sopravvenire della disposizione interpretativa non fa venir meno, né sostituisce, la disposizione interpretata, ma l'una e l'altra si saldano in un precetto normativo unitario. Quando invece una disposizione, pur autoqualificantesi interpretativa, attribuisce alla disposizione interpretata un significato nuovo, non rientrante tra quelli già estraibili dal testo originario della disposizione medesima, essa è innovativa con efficacia retroattiva. In tale evenienza, l'autoqualificazione della disposizione come norma di interpretazione autentica, esprime la volontà del legislatore di assegnarle un'efficacia retroattiva, soggetta a scrutinio stretto in sede di sindacato di legittimità costituzionale. ( Precedenti: S. 61/2022 - mass. 44609; S. 133/2020 - mass. 42559; S. 167/2018 - mass. 40114; S. 15/2018 - mass. 39782; S. 209/2010 - mass. 34739 ; S. 525/2000 - mass. 25917; S. 155/1990 - mass. 15328 - mass. 15333 - mass. 15364 ). La funzione legislativa può esprimersi talora anche nella interpretazione di precedenti atti normativi, la quale, per il fatto di provenire dallo stesso potere legislativo che ha posto la norma interpretata, si connota come interpretazione autentica. ( Precedenti: S. 41/2011 - mass. 35330; S. 71/2010 - mass. 34390; S. 311/2009 - mass. 34128; S. 175/1974 - mass. 7321; S. 118/1957 - mass. 497 ). Il principio di irretroattività della legge, pur ricevendo tutela espressa nella Costituzione in materia penale (art. 25, secondo comma), costituisce pur sempre un principio fondamentale di civiltà giuridica, che deve essere tendenzialmente preservato, in conformità al disposto dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Pertanto, al di fuori della materia penale, pur non essendo precluso al legislatore di emanare norme retroattive, è necessario che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. ( Precedenti: S. 70/2020 - mass. 43257; S. 174/2019 - mass. 42433; S. 108/2019 - mass. 42262; S. 73/2017 - mass. 39503 ). Anche le disposizioni di interpretazione autentica non si sottraggono al sindacato di costituzionalità in ragione della generale portata del principio di ragionevolezza, con riguardo specificamente alla tutela dell'affidamento in ipotesi sorto nei destinatari delle stesse. L'esercizio della funzione legislativa con disposizioni di interpretazione autentica, che siano realmente tali, può non di meno richiedere che si debba tener conto dell'affidamento scusabile, in precedenza riposto dai destinatari delle stesse nella interpretazione diversa da quella successivamente fissata dal legislatore. (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La disposizione censurata dal Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro - disposizione genuinamente di interpretazione autentica -, secondo l'orientamento del diritto vivente formatosi a partire dal 2017 ha innovato l'ordinamento giuridico con effetto retroattivo, ribaltando la precedente interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, così ledendo il legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche. I professionisti in regola con il versamento del contributo integrativo, infatti, facendo affidamento sull'interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della disposizione interpretativa, avrebbero maturato la legittima convinzione di non dovere iscriversi alla Gestione separata, orientando in conseguenza le loro scelte in ordine alle modalità e ai limiti di esercizio dell'attività professionale e alla decisione se esercitare, o meno, la facoltà di iscriversi alla cassa categoriale. Se, nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca, avrebbe tuttavia dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio ad legitimitatem della norma censurata da parte del dispositivo massimato soddisfa l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile dei professionisti interessati).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 22 aprile 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Allegato:Ordinanza letta all'udienza del 23 febbraio 2022ORDINANZAVisti gli atti relativi al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, in via subordinata, dell'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, promosso dal Tribunale ordinario di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, con ordinanza del 2 febbraio 2021, iscritta al numero 86 del registro ordinanze 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2021.Visti gli atti di intervento ad adiuvandum depositati nel predetto procedimento dagli avvocati N. A. e altri, e dall'Associazione sindacato italiano degli ingegneri e architetti liberi professionisti nonché dipendenti - INAREDIS.Ritenuto che gli avvocati N. A. e altri hanno dedotto di avere un interesse qualificato che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio in quanto «ognuno di loro è stato coinvolto nella questione di cui si discute, alla stessa stregua e con le medesime modalità offerte a codesto Organo Giudicante dal Tribunale di Catania»;che essi sono, dunque, «singole parti private» in altrettanti giudizi introdotti per l'accertamento dell'insussistenza del credito contributivo vantato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nei loro confronti ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), come interpretato dall'art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, ossia le stesse disposizioni censurate dal giudice rimettente;che l'Associazione sindacato italiano degli ingegneri e architetti liberi professionisti nonché dipendenti - INAREDIS ha dedotto di essere titolare di un interesse qualificato che ne legittimerebbe l'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale in quanto «ente esponenziale altamente qualificato e riconosciuto come ente di tutela dei diritti fondamentali dei Liberi Professionisti Iscritti ad Albi»;che tra le finalità istituzionali dell'ente, in particolare, vi è proprio quella di tutelare gli interessi e l'attività degli ingegneri ed architetti dipendenti dinanzi alle pretese contributive avanzate dall'INPS con l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata loro destinata.Considerato che, secondo il disposto dell'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale del 7 ottobre 2008 (applicabile ratione temporis), nei giudizi in via incidentale «possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio»;che tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle suddette Norme integrative);che a questa regola è possibile derogare soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex multis, ordinanze n. 225, n. 191 e n. 24 del 2021, n. 202 del 2020);che tale interesse qualificato sussiste solo allorché si configuri una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall'esito del giudizio incidentale (ordinanze n. 225 del 2021, n. 111 del 2020 e n. 159 del 2019);che pertanto - con riferimento all'intervento degli avvocati N. A. e altri - non può reputarsi sufficiente, in funzione dell'ammissibilità dell'intervento, la circostanza che il soggetto interveniente sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo;che neppure può ritenersi ammissibile l'intervento ad adiuvandum di un ente - quale, nella specie, l'Associazione sindacato italiano degli ingegneri e architetti liberi professionisti nonché dipendenti - INAREDIS - esponenziale di un interesse comune ad una categoria di persone, quando tale interesse non sia direttamente azionato nel giudizio principale e neppure sia immediatamente e irrimediabilmente pregiudicato dall'esito del giudizio di costituzionalità;che, pertanto, sia l'intervento degli avvocati N. A. e altri, sia l'intervento dell'Associazione INAREDIS devono essere dichiarati inammissibili.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara inammissibili gli interventi degli avvocati N. A. e altri e dell'Associazione sindacato italiano degli ingegneri e architetti liberi professionisti nonché dipendenti - INAREDIS nel giudizio di cui all'ordinanza di rimessione iscritta al numero 86 del registro generale dell'anno 2021.F.to: Giuliano Amato, Presidente

Testo integrale

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