Corte costituzionale
Sentenza n. 100/2022
Corte cost., sent. 19 aprile 2022, n. 100
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 100/2022
- Data di deposito
- 19 aprile 2022
- Data di decisione
- 23 febbraio 2022
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:100
Norme oggetto del giudizio
- art. 13, comma 2, lett. b), regio decreto legge n. 636 del 14 aprile 1939
- legge n. 1272 del 6 luglio 1939
- art. 2, legge n. 218 del 4 aprile 1952
- art. 22, legge n. 903 del 21 luglio 1965
Parametri
Massime
Massima n. 44720
La pensione indiretta mutua la natura di retribuzione differita dalle proprie connotazioni previdenziali. ( Precedente: S. 174/2016 - mass. 38979 ). L'istituto della pensione di reversibilità (o della pensione indiretta) è volta a preservare il vincolo di solidarietà che lega il dante causa ai suoi familiari, proiettandone la forza cogente anche nel tempo successivo alla morte, obiettivo riferito in egual misura sia al figlio nato nel matrimonio, sia a quello nato fuori del matrimonio, senza che rilevino le condizioni soggettive del figlio, ossia il fatto che egli possa contare, o meno, sull'altro genitore ancora in vita o su qualsiasi altra provvidenza. ( Precedenti: S. 174/2016 - mass. 38979; S. 419/1999 - mass. 25020; S. 180/1999 - mass. 24685; S. 70/1999 - mass. 24552 ).
Massima n. 44721
Ai fini di assicurare una tutela effettiva a diritti fondamentali, è possibile adottare una sentenza additiva volta a introdurre una soluzione costituzionalmente adeguata, ispirata alla ratio sottesa ai suddetti interventi. ( Precedenti: S. 62/2022 - mass. 44627; S. 28/2022 - mass. 44616; S. 63/2021 - mass. 43782; S. 252/2020 - mass. 42717; S. 224/2020 - mass. 42755; S. 99/2019 - mass. 42189; S. 40/2019 - mass. 42186 ).
Massima n. 44722
Sono dichiarate inammissibili, in ragione del doveroso rispetto della prioritaria valutazione del legislatore circa l'individuazione dei mezzi più idonei al conseguimento di un fine costituzionalmente necessario, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, lett. b ), del r.d.l. n. 636 del 1939, conv., con modif., nella legge n. 1272 del 1939, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 218 del 1952, nel testo riformulato dall'art. 22 della legge n. 903 del 1965, sollevate dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per il Lazio, in riferimento agli artt. 3 e 30, commi primo e terzo, Cost. La disposizione è censurata innanzitutto nella parte in cui - stabilendo le aliquote percentuali della pensione che spettano in favore dei superstiti - assegna al figlio minorenne nato da due persone non unite da vincolo coniugale l'attribuzione di una quota della pensione privilegiata indiretta identica a quella del figlio che riguardo a tale pensione concorra insieme all'altro suo genitore superstite, anziché della maggior quota del 70% spettante al minore che abbia perduto entrambi i suoi genitori. Essa, inoltre, è ulteriormente censurata perché, laddove la questione fosse accolta, non consente il riparto delle quote della pensione indiretta tra l'ex coniuge, che non è genitore del figlio superstite, e il minore stesso, pari al 70% e al 60%, in modo da ricondurle entro il complessivo limite del 100%, riducendole proporzionalmente. Se sussistono, in astratto, validi argomenti a sostegno della fondatezza della prima questione, vista l'apprezzabile discriminazione tra figli superstiti nati fuori dal matrimonio e figli nati nel matrimonio - perché i primi, oltre alla propria quota del 20%, possono sempre contare, indirettamente, anche su un plus di assistenza derivante dalla quota del 60% che per legge spetta al coniuge superstite suo genitore, cosa esclusa per i secondi - non è invece possibile risolvere mediante una sentenza additiva il problema posto dalla seconda questione. Pur a fronte dell'inadeguatezza del sistema attualmente vigente, infatti, non può chiedersi alla Corte costituzionale una diretta e autonoma rideterminazione delle quote, perché si tratterebbe di un intervento manipolativo. Né è ravvisabile una conclusione costituzionalmente obbligata, palesandosi, piuttosto, una pluralità di criteri risolutivi che, in astratto, si possono tutti prospettare come praticabili, per cui la scelta tra di essi, ovvero - in ipotesi - la scelta di un criterio ancora diverso, non può che spettare al legislatore. Tuttavia, va segnalata la necessità di un tempestivo intervento del legislatore, atto a colmare la lacuna che compromette i valori costituzionali sottesi all'istituto della reversibilità, impedendo la piena soddisfazione del diritto a veder salvaguardata la forza cogente del vincolo di solidarietà familiare. ( Precedenti: S. 151/2021 - mass. 44081; n. 152/2020 - mass. 42564; S. 248/2014 - mass. 38154; S. 23/2013 - mass. 36919; S. 86/2009 - mass. 33259 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, secondo comma, lettera b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nel testo riformulato dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 30, commi primo e terzo, della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Igor DI BERNARDINI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 aprile 2022.
Il Cancelliere
F.to: Igor DI BERNARDINI
Testo integrale
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