Corte costituzionale
Ordinanza n. 97/2022
Corte cost., ord. 14 aprile 2022, n. 97
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 97/2022
- Data di deposito
- 14 aprile 2022
- Data di decisione
- 23 marzo 2022
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:97
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, comma 6, decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
- legge n. 132 del 1° dicembre 2018
Parametri
Massime
Massima n. 44823
È ordinata la restituzione degli atti al TAR Marche, sez. prima, perché possa procedere, tenendo conto delle intervenute modifiche normative, alla rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 6, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 132 del 2018, che prevede che solo i titolari di protezione umanitaria già presenti nel Sistema di protezione (SPRAR) alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. beneficiano del sistema di accoglienza per il periodo previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza, omettendo di salvaguardare i titolari di protezione umanitaria che non erano stati ammessi nelle strutture di accoglienza per mancanza di posti disponibili. Il quadro normativo di riferimento è stato significativamente modificato dall'intervenuto art. 4 del d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 173 del 2020, che, nel sostituire il «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati» (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con il nuovo «Sistema di accoglienza e integrazione» (SAI), ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di "seconda accoglienza", rendendo possibile l'inserimento nelle strutture di tale circuito anche per i soggetti che erano stati esclusi dal d.l. censurato, come il ricorrente nel giudizio principale. ( Precedenti: O. 243/2021 - mass. 44405, O. 60/2021 - mass. 43750, O. 269/2020 - mass. 43592, O. 185/2020 - mass. 43315 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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