Corte costituzionale

Ordinanza n. 97/2022

Corte cost., ord. 14 aprile 2022, n. 97

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
97/2022
Data di deposito
14 aprile 2022
Data di decisione
23 marzo 2022
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Daria de Pretis
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:97

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, comma 6, decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018
  • legge n. 132 del 1° dicembre 2018

Parametri

Massime

Massima n. 44823

È ordinata la restituzione degli atti al TAR Marche, sez. prima, perché possa procedere, tenendo conto delle intervenute modifiche normative, alla rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 12, comma 6, del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 132 del 2018, che prevede che solo i titolari di protezione umanitaria già presenti nel Sistema di protezione (SPRAR) alla data di entrata in vigore dello stesso d.l. beneficiano del sistema di accoglienza per il periodo previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza, omettendo di salvaguardare i titolari di protezione umanitaria che non erano stati ammessi nelle strutture di accoglienza per mancanza di posti disponibili. Il quadro normativo di riferimento è stato significativamente modificato dall'intervenuto art. 4 del d.l. n. 130 del 2020, conv. con modif. nella legge n. 173 del 2020, che, nel sostituire il «Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati» (SIPROIMI, in precedenza SPRAR), con il nuovo «Sistema di accoglienza e integrazione» (SAI), ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di "seconda accoglienza", rendendo possibile l'inserimento nelle strutture di tale circuito anche per i soggetti che erano stati esclusi dal d.l. censurato, come il ricorrente nel giudizio principale. ( Precedenti: O. 243/2021 - mass. 44405, O. 60/2021 - mass. 43750, O. 269/2020 - mass. 43592, O. 185/2020 - mass. 43315 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Daria de PRETIS, Redattrice

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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