Corte costituzionale
Ordinanza n. 82/2022
Corte cost., ord. 31 marzo 2022, n. 82
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 82/2022
- Data di deposito
- 31 marzo 2022
- Data di decisione
- 9 marzo 2022
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:82
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44660
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Lecco in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 131- bis , secondo comma, secondo periodo, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nei casi di cui all'art. 337 cod. pen., quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni. Il rimettente non apporta argomenti nuovi e diversi da quelli già esaminati con la sopravvenuta sentenza n. 30 del 2021, che ha giudicato non manifestamente irragionevole l'esclusione del reato di resistenza a pubblico ufficiale dal campo applicativo dell'esimente di particolare tenuità del fatto, in considerazione della complessità del bene giuridico protetto, non limitato al corretto funzionamento della pubblica amministrazione, ma inclusivo della sicurezza e libertà di determinazione delle persone fisiche che esercitano le pubbliche funzioni; esclusione ora peraltro circoscritta - per effetto delle modifiche recate alla disposizione censurata dal d.l. n. 130 del 2020, come convertito - ai reati commessi in danno dei soli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, ritenuti più esposti a condotte resistenziali di tipo violento. ( Precedenti: S. 30/2021 - mass. 43628; O. 224/2021 - mass. 44398; O. 214/2021 - mass. 44330; O. 165/2021 - mass. 44119; O. 111/2021 - mass. 43877; O. 204/2020 - mass. 42950; O. 93/2020 - mass. 43421; O. 81/2020 - mass. 42576 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 131-bis, secondo comma, secondo periodo, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecco, in composizione monocratica, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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