Corte costituzionale
Ordinanza n. 53/2022
Corte cost., ord. 3 marzo 2022, n. 53
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 53/2022
- Data di deposito
- 3 marzo 2022
- Data di decisione
- 9 febbraio 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Stefano Petitti
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:53
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 5, nonies, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 3 del 18 gennaio 1999
- art. 2, comma 141, lettera a), legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 14 del 11 agosto 2016
- art. 2, comma 64, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 31 del 4 agosto 2017
Parametri
Massime
Massima n. 44692
L'esame delle eccepite ragioni di inammissibilità delle questioni sollevate è logicamente preliminare rispetto alla pur dedotta richiesta di restituzione degli atti al giudice a quo per effetto dello ius superveniens . ( Precedenti: O. 64/2017 - mass. 39581; O. 246/2016 - mass. 39238 ).
Massima n. 44693
Il giudice in sede di accertamento dello stato passivo ovvero di impugnazione del primo piano di riparto parziale può, nelle citate sedi, sollevare questioni di legittimità costituzionale della norma presupposta in forza della quale è stata aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, non sussistendo alcun collegamento necessario e, tanto meno, alcuna preclusione, tra i giudizi indicati e l'impugnazione, da parte dei creditori, della deliberazione della Giunta regionale che assoggetta l'ente alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto rivolti a fini diversi. (Nel caso di specie, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di legittimazione, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5- nonies , della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1999, come sostituito dall'art. 2, comma 141, lett. a , della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2016, e modificato dall'art. 2, comma 64, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017. Pur potendo i creditori impugnare la deliberazione della Giunta regionale che ha assoggettato il Consorzio di sviluppo industriale debitore alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ed eccepire, in quella sede, l'illegittimità costituzionale della disposizione legislativa presupposta, nulla toglie che il medesimo contrasto possa essere rilevato dal giudice ordinario rimettente in sede di accertamento dello stato passivo ovvero di impugnazione del primo piano di riparto parziale).
Massima n. 44694
L'erronea individuazione della norma censurata configura un' aberratio ictus , che rende la questione manifestamente inammissibile perché priva del requisito della rilevanza. ( Precedente: O. 238/2019 - mass. 40817 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Udine, seconda sez. civ., in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l , Cost. - dell'art. 14, comma 5- nonies , della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 1999, come sostituito dall'art. 2, comma 141, lett. a , della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 14 del 2016, e modificato dall'art. 2, comma 64, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 31 del 2017, laddove prevede che, in via di interpretazione autentica, la liquidazione dei consorzi di sviluppo industriale si svolge secondo la disciplina e con gli effetti della liquidazione coatta amministrativa. Il rimettente erra nell'individuare la norma rilevante, appuntando le sue censure contro il testo attualmente in vigore della disposizione censurata e non invece, avverso quello vigente al momento in cui la Giunta regionale ha disposto di assoggettare il Consorzio dell'Aussa Corno alla procedura di liquidazione coatta amministrativa).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-nonies, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale), come sostituito dall'art. 2, comma 141, lettera a), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), e modificato dall'art. 2, comma 64, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Udine, seconda sezione civile, con le ordinanze citate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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