Corte costituzionale
Ordinanza n. 37/2022
Corte cost., ord. 18 febbraio 2022, n. 37
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 37/2022
- Data di deposito
- 18 febbraio 2022
- Data di decisione
- 12 gennaio 2022
- Esito
- Estinzione del processo
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Maria Rosaria San Giorgio
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:37
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge della Regione Liguria n. 10 del 1° giugno 2020
- art. 6, legge della Regione Liguria n. 10 del 1° giugno 2020
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. b), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. h), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 23, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 44674
Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis , la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l'estinzione del processo. (Nel caso di specie, è dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. b , h ed l , Cost.- degli artt. 5 e 6 della legge reg. Liguria n. 10 del 2020, che, rispettivamente, consentono al Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale istituito nella Regione Liguria di visitare gli Istituti penitenziari, gli Istituti penali per i minorenni, i Centri di permanenza temporanea per stranieri, le strutture per il TSO, i posti di polizia, le caserme dei carabinieri e gli ospedali psichiatrici giudiziari incontrando liberamente i soggetti ivi reclusi e gli attribuiscono il potere di intimare all'ufficio competente la risoluzione o la rimozione di irregolarità. La rinuncia è motivata da satisfattiva modifica delle disposizioni impugnate, alle quali non è stata data medio tempore applicazione, ad opera degli artt. 3 e 4 della legge reg. Liguria n. 4 del 2021). ( Precedenti: O. 94/2021 - mass. 43873; O. 26/2021 - mass. 43452; O. 12/2021 - mass. 43559; O. 226/2020 - mass. 42647; O. 193/2019 - mass. 40678 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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