Corte costituzionale
Ordinanza n. 35/2022
Corte cost., ord. 17 febbraio 2022, n. 35
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 35/2022
- Data di deposito
- 17 febbraio 2022
- Data di decisione
- 26 gennaio 2022
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:35
Parametri
- art. 68, comma 1, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 44519
I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. ( Precedenti: O. 148/2020 - mass. 43530; O. 84/2020 - mass. 43340; O. 82/2020 - mass. 43323; O. 69/2020 - mass. 43150 ). La Camera dei Deputati è legittimata a essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost. ( Precedente: O. 286/2014 - mass. n. 38212 ). (Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Torino, sesta sez. pen., in riferimento alla deliberazione del 24 marzo 2021 - doc. IV- ter , n. 11-A -, con la quale la Camera dei Deputati ha reputato che le dichiarazioni dell'allora deputato S. E. - contenute nello scritto pubblicato il 1° settembre 2012 sulla sua pagina facebook , riguardanti D. L., G. V. e G. R. - fossero espresse nell'esercizio delle sue funzioni, e, pertanto, riconducibili alla garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell'organo giurisdizionale a promuovere conflitto e quella della Camera dei Deputati a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantite, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per insussistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei Deputati di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento). ( Precedente: O. 193/2018 - mass. 40300 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, proposto dal Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, nei confronti della Camera dei Deputati;
2) dispone:
a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al predetto giudice, che ha proposto il conflitto di attribuzione;
b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura del ricorrente, notificati alla Camera dei Deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 24, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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