Corte costituzionale

Ordinanza n. 261/2022

Corte cost., ord. 20 dicembre 2022, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
261/2022
Data di deposito
20 dicembre 2022
Data di decisione
24 novembre 2022
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Franco Modugno
Presidente
de PRETIS
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:261

Parametri

Massime

Massima n. 45197

Il Senato della Repubblica è legittimato ad essere parte del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, essendo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso impersona, in relazione all'applicabilità della prerogativa di cui all'art. 68, terzo comma, Cost. ( Precedenti: O. 327/2011 - mass. 35987; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 275/2008 - mass. 32703 ). Deve essere riconosciuta la natura di potere dello Stato al pubblico ministero - e, in particolare, al procuratore della Repubblica - in quanto investito dell'attribuzione, costituzionalmente garantita, inerente all'esercizio obbligatorio dell'azione penale (art. 112 Cost.), cui si connette la titolarità diretta ed esclusiva delle indagini ad esso finalizzate: funzione con riferimento alla quale il pubblico ministero, organo non giurisdizionale, deve ritenersi competente a dichiarare definitivamente, in posizione di piena indipendenza, la volontà del potere giudiziario cui appartiene. ( Precedenti: S. 183/2017 - mass. 41829; S. 1/2013 - mass. 36860; S. 88/2012 - mass. 36248; S. 87/2012 - mass. 36245; O. 193/2018 - mass. 40300; O. 273/2017 - mass. 39718; O. 217/2016 - mass. 39076; O. 218/2012 - mass. 36621; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 104/2011 - mass. 35518; O. 276/2008 - mass. 32704; O. 124/2007 - mass. 31209 ). (Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso, per violazione dell'art. 68, terzo comma, Cost., dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, per avere quest'ultima acquisito agli atti del procedimento penale instaurato nei confronti del senatore Matteo Renzi e di altri soggetti corrispondenza scritta riguardante il medesimo senatore (nella specie: messaggi scambiati tramite la piattaforma WhatsApp e tramite e-mail , estratto del conto corrente bancario personale) senza previa autorizzazione del Senato della Repubblica, in quanto mai richiesta. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione attiva del Senato della Repubblica a promuovere il conflitto e quella passiva della Procura della Repubblica ad esserne parte, e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione dell'attribuzione prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost., che richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza).

Massima n. 45198

La garanzia prevista dall'art. 68, terzo comma, Cost., che richiede l'autorizzazione della Camera di appartenenza per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza, è volta primariamente a proteggere l'autonomia e l'indipendenza decisionale delle Camere rispetto ad indebite invadenze di altri poteri, riverberando solo indirettamente i suoi effetti a favore delle persone investite della funzione. ( S. 38/2019 - mass. 42192; S. 74/2013 - mass. 37023; S. 390/2007 - mass. 31839; O. 129/2020 - mass. 43535 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dal Senato della Repubblica nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Senato della Repubblica;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano notificati, a cura del ricorrente, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Firenze, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2022.

F.to:

Daria de PRETIS, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 dicembre 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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