Corte costituzionale

Ordinanza n. 250/2022

Corte cost., ord. 16 dicembre 2022, n. 250

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
250/2022
Data di deposito
16 dicembre 2022
Data di decisione
24 novembre 2022
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
de PRETIS
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:250

Parametri

Massime

Massima n. 45221

La Camera dei deputati è legittimata a promuovere il (o resistere al) conflitto tra poteri dello Stato in difesa delle attribuzioni alla stessa garantite sul piano costituzionale, tra le quali rientra il potere di adottare i regolamenti di cui all'art. 64 Cost. ( Precedenti: S. 241/2009 - mass. 33882; S. 403/1994 - mass. 21268; O. 241/2011 - mass. 35800; O. 211/2010 - mass. 34741; O. 8/2008 - mass. 32042; O. 217/1994 - mass. 20366 ). I singoli organi giurisdizionali sono legittimati ad essere parte del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. ( Precedenti: O. 157/2022 - mass. 44942; O. 19/2021 - mass. 43577 ). Il Senato della Repubblica si pone in identica posizione a quella della Camera dei deputati ricorrente rispetto alle questioni di principio da trattare; pertanto va disposta la notifica anche nei confronti di tale organo del ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale. ( Precedente: O. 91/2016 - mass. 38838 ). (Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Camera dei deputati, in relazione alle ordinanze emanate dal Tribunale di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 610/2018, instaurata nei confronti di un ex deputato, nella parte in cui assegnano al creditore procedente una somma eccedente quella indicata nell'art. 15 del regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati e nell'art. 545 cod. proc. civ. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati a promuovere il conflitto e quella dell'organo giurisdizionale ad esserne parte, e, sotto il secondo profilo, la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione costituzionalmente garantita, stante la mancata applicazione da parte dell'organo giurisdizionale della fonte normativa regolante la materia, ossia il regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, che si iscrive tra i regolamenti c.d. "minori" o "derivati". Precedenti: O. 208/2022 - mass. 45075; O. 80/2022 - mass. 44819; O. 35/2022 - mass. 44519; O. 155/2017 - mass. 39662; O. 139/20 16 - mass. 38914; O. 91/2016 - mass. 38838; O. 286/2014 - mass. 38212; O. 161/2014 - mass. 37992; O. 150/2014 - mass. 37980; O. 53/2014 - mass. 37782 ).

Massima n. 45222

I regolamenti "minori" (o "derivati") rinvengono il proprio fondamento e la propria fonte di legittimazione in quelli cosiddetti "maggiori" o "generali", approvati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei suoi componenti ai sensi dell'art. 64, primo comma, Cost., e sono suscettibili di dar luogo a un conflitto tra poteri dello Stato se la loro mancata applicazione da parte dell'organo giurisdizionale lede l'autonomia regolamentare di ciascuna Camera. ( Precedente: S. 237/2022 - mass. 45146 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale ordinario di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dispone:

a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, che ha proposto il conflitto di attribuzione;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati al Tribunale di Lecce e al Senato della Repubblica, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2022.

F.to:

Daria de PRETIS, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 16 dicembre 2022.

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

Testo integrale

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