Corte costituzionale

Ordinanza n. 220/2022

Corte cost., ord. 25 ottobre 2022, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
220/2022
Data di deposito
25 ottobre 2022
Data di decisione
6 ottobre 2022
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:220

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, lett. e), decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020
  • art. 4, comma 6, decreto-legge n. 19 del 25 marzo 2020
  • legge n. 35 del 22 maggio 2020
  • art. 1, comma 6, decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020
  • art. 2, comma 3, decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020
  • legge n. 74 del 14 luglio 2020

Parametri

Massime

Massima n. 45159

La imprecisa indicazione della disposizione indubbiata non incide sulla ammissibilità della questione in caso di sostanziale identità delle norme applicabili ratione temporis e del contesto normativo in cui esse si collocano. ( Precedente: S. 14/2019 - mass. 42463 ).

Massima n. 45160

È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Aosta, sez. penale, in riferimento all'art. 13 Cost. - degli artt. 1, comma 2, lett. e ), e 4, comma 6, del d.l. n. 19 del 2020, come convertito, traslata sugli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del d.l. n. 33 del 2020, come conv., che sanzionano penalmente la condotta di chi, risultato positivo al virus che genera il COVID-19, e sottoposto per tale ragione alla misura della quarantena da parte del sindaco, si allontani dalla propria dimora o abitazione, in assenza di atto motivato dell'autorità giudiziaria, oppure di convalida da parte di quest'ultima. La sentenza n. 127 del 2022 ha già dichiarato non fondato il dubbio di legittimità costituzionale così prospettato e il rimettente non adduce alcun argomento utile in senso contrario. ( Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44866; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 105/2001 - mass. 26150 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera e), e 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, traslata sugli artt. 1, comma 6, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Aosta, sezione penale, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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