Corte costituzionale

Ordinanza n. 208/2022

Corte cost., ord. 6 ottobre 2022, n. 208

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
208/2022
Data di deposito
6 ottobre 2022
Data di decisione
12 settembre 2022
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Franco Modugno
Presidente
SCIARRA
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:208

Parametri

Massime

Massima n. 45075

La sez. disciplinare del CSM è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, in sede di giudizio sulle incolpazioni mosse ai magistrati, è competente a dichiarare, in posizione di indipendenza e definitivamente, la volontà del potere cui appartiene. La Camera dei Deputati è legittimata a essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, terzo comma, Cost. (Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla sez. disciplinare del CSM, in riferimento alla delib. del 12 gennaio 2022 - doc. IV, n. 10-A - con la quale la Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 68, terzo comma, Cost. ha negato l'autorizzazione, richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2001, all'utilizzo delle captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione della sez. disciplinare del CSM a promuovere conflitto e quella della Camera dei Deputati a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita da parte dell'impugnata deliberazione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nei confronti della Camera dei deputati;

2) dispone:

a) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla predetta Sezione disciplinare;

b) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell'avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall'art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 6 ottobre 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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