Corte costituzionale
Ordinanza n. 194/2022
Corte cost., ord. 25 luglio 2022, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 194/2022
- Data di deposito
- 25 luglio 2022
- Data di decisione
- 6 luglio 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Viganò
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:194
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 44996
L'accertamento della rilevanza della questione di legittimità costituzionale presuppone una motivazione non implausibile del rimettente sulla sussistenza di un rapporto di strumentalità e di pregiudizialità tra la risoluzione del dubbio di legittimità costituzionale e la decisione della controversia oggetto del giudizio principale. ( Precedenti: S. 249/2021 - mass. 44409; S. 50/2014 - mass. 37778; O. 282/1998 - mass. 24061 ). (Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 444, comma 1- ter , cod. proc. pen., nella parte in cui impone, come condizione di ammissibilità della domanda di patteggiamento, in relazione a numerosi delitti contro la pubblica amministrazione, l'integrale restituzione del prezzo o del profitto del reato anche per il caso in cui un concorrente nel reato abbia ricevuto a tale titolo una quota parte soltanto del tutto o nulla in concreto e, di contro, non prevede che per il caso di concorso di persone nel reato ogni concorrente sia tenuto, ai fini della condizione di procedibilità dell'istanza di patteggiamento, a restituire solo la quota parte effettivamente conseguita, ovvero ne sia esentato per il caso in cui non abbia conseguito nulla. La disposizione censurata non è applicabile nel giudizio a quo , in quanto il delitto di corruzione attiva, contestato ad uno degli imputati, non è compreso espressamente, né può esserlo in via interpretativa, fra quelli richiamati dall'art. 444, comma 1- ter , cod. proc. pen.; mentre per il delitto di corruzione passiva, contestato all'altro imputato quale unico pubblico ufficiale, non sussiste il presupposto necessario della rilevanza della questione, vale a dire il concorso di persone. Alla luce degli stessi elementi offerti nell'ordinanza è pertanto evidente la mancanza di strumentalità e pregiudizialità del dubbio di costituzionalità prospettato).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 444, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Francesco VIGANÒ, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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