Corte costituzionale
Ordinanza n. 156/2022
Corte cost., ord. 20 giugno 2022, n. 156
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 156/2022
- Data di deposito
- 20 giugno 2022
- Data di decisione
- 11 maggio 2022
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- AMATO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2022:156
Norme oggetto del giudizio
- art. 14, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
- art. 1, comma 715, legge n. 147 del 27 dicembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 44941
La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale. ( Precedenti: S. 160/2019 - mass. 42423; S. 105/2018 - mass. 40768 ). Le carenze in punto di motivazione sulla rilevanza determinano la manifesta inammissibilità delle questioni. ( Precedente: O. 76/2022 - mass. 44691 ). (Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Parma in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito, dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la deducibilità parziale al venti per cento dell'IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile dell'IRES. Il giudice a quo ha omesso un qualsiasi vaglio del rapporto tra l'oggetto sociale della ricorrente e l'effettiva strumentalità degli immobili all'attività dalla stessa esercitata).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito, dall'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022.
F.to:
Giuliano AMATO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2022.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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