Corte costituzionale

Ordinanza n. 156/2022

Corte cost., ord. 20 giugno 2022, n. 156

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
156/2022
Data di deposito
20 giugno 2022
Data di decisione
11 maggio 2022
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
AMATO
ECLI
ECLI:IT:COST:2022:156

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011
  • art. 1, comma 715, legge n. 147 del 27 dicembre 2013

Parametri

Massime

Massima n. 44941

La motivazione sulla rilevanza è da intendersi correttamente formulata quando illustra le ragioni che giustificano l'applicazione della disposizione censurata e determinano la pregiudizialità della questione sollevata rispetto alla definizione del processo principale. ( Precedenti: S. 160/2019 - mass. 42423; S. 105/2018 - mass. 40768 ). Le carenze in punto di motivazione sulla rilevanza determinano la manifesta inammissibilità delle questioni. ( Precedente: O. 76/2022 - mass. 44691 ). (Nel caso di specie, è dichiarata manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla CTP di Parma in riferimento all'art. 53 Cost. - dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, come sostituito, dall'art. 1, comma 715, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui prevede la deducibilità parziale al venti per cento dell'IMU relativa agli immobili strumentali dalla base imponibile dell'IRES. Il giudice a quo ha omesso un qualsiasi vaglio del rapporto tra l'oggetto sociale della ricorrente e l'effettiva strumentalità degli immobili all'attività dalla stessa esercitata).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), come sostituito, dall'art. 1, comma 715, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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