Corte costituzionale
Sentenza n. 92/2021
Corte cost., sent. 5 maggio 2021, n. 92
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 92/2021
- Data di deposito
- 5 maggio 2021
- Data di decisione
- 14 aprile 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:92
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 21, terzo periodo, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 16, comma 1, lett. b), decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011
- legge n. 111 del 15 luglio 2011
- art. 1, comma 1, lett. a), decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013
- art. 1, comma 1, lett. a), primo periodo., decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 4 settembre 2013
Parametri
Massime
Massima n. 43867
Non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, fondata sull'asserita motivazione per relationem in punto di non manifesta infondatezza, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in legge n. 122 del 2010, dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, e dell'art. 1, comma 1, lett. a ), del d.P.R. n. 122 del 2013. Sebbene il rimettente, in punto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, effettui un espresso rinvio ad una propria precedente ordinanza di rimessione, avente ad oggetto le medesime norme, nel testo degli atti di promovimento sono comunque ripercorse, seppur sinteticamente, le argomentazioni poste a fondamento del dubbio di legittimità costituzionale. Per consolidata giurisprudenza costituzionale, l'autonomia di ciascun giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, quanto ai requisiti necessari per la sua valida instaurazione, e il conseguente carattere autosufficiente della relativa ordinanza di rimessione, impongono al giudice a quo di rendere espliciti, facendoli propri, i motivi della non manifesta infondatezza, non potendo limitarsi ad un mero richiamo a quelli evidenziati in altre ordinanze di rimessione emanate nello stesso o in altri giudizi. ( Precedenti citati: sentenze n. 88 del 2018, n. 83 del 2018, n. 170 del 2015 e n. 103 del 2007; ordinanze n. 85 del 2018, n. 64 del 2018, n. 19 del 2018, n. 156 del 2012 e n. 33 del 2006 ).
Massima n. 43868
È ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a ), primo periodo, del d.P.R. n. 122 del 2013, che proroga anche per l'anno 2014 il blocco stipendiale disposto dall'art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 per il triennio 2011-2013. La norma censurata, di natura regolamentare - come espressamente previsto dall'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 98 del 2011, come conv. - supera il limite del sindacato accentrato di costituzionalità posto dall'art. 134 Cost., perché sussiste un nesso stretto di specificazione qualificata che la lega alla norma primaria, sicché la norma regolamentare ne completa il contenuto prescrittivo. ( Precedente citato: sentenza n. 200 del 2018 ).
Massima n. 43869
Sono dichiarate manifestamente infondate, perché analoghe ad altre già dichiarate non fondate, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, sez. giur. per il Lazio, in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in legge n. 122 del 2010, dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, e dell'art. 1, comma 1, lett. a ), del d.P.R. n. 122 del 2013 che, con riguardo al blocco delle progressioni economiche disposto per il triennio 2011-2013 e prorogato al 2014 prevede, ai fini del trattamento pensionistico, la permanenza di tali effetti anche successivamente al 1° gennaio 2015. Il rimettente non ha addotto argomentazioni nuove e diverse rispetto a quelle già esaminate dalla sentenza n. 200 del 2018, con la quale la Corte, nel dichiarare non fondate analoghe questioni di costituzionalità, ha posto in evidenza che una volta sterilizzati ex lege , per effetto della disposizione censurata, gli automatismi retributivi nel quadriennio in questione, la retribuzione utile ai fini previdenziali è quella risultante dall'applicazione di tale regola limitativa, senza che a tal fine rilevi il momento del collocamento in quiescenza, se nel corso del quadriennio o successivamente alla sua scadenza. ( Precedenti citati: sentenze n. 178 del 2015, n. 154 del 2014 e n. 310 del 2013 ).
Massima n. 43870
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte dei conti, sez. giur. per il Lazio, in riferimento all'art. 3 Cost. - del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in legge n. 122 del 2010, dell'art. 16, comma 1, lett. b ), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., in legge n. 111 del 2011, e dell'art. 1, comma 1, lett. a ), del d.P.R. n. 122 del 2013 che, con riguardo al blocco delle progressioni economiche disposto per il triennio 2011-2013 e prorogato al 2014 prevede, ai fini del trattamento pensionistico, la permanenza di tali effetti anche successivamente al 1° gennaio 2015, anche per i militari che abbiano beneficiato, nel periodo del blocco, della speciale promozione c.d. "alla vigilia" contemplata dall'abrogato art. 1076, comma 1, cod. ordinamento militare. La circostanza che, superato il quadriennio, al dipendente "promosso" sia attribuita una retribuzione superiore, rilevante anche sul piano (contributivo e) previdenziale e del trattamento pensionistico, si giustifica - senza che perciò sia leso il principio di eguaglianza - per l'incidenza del "fluire del tempo" che costituisce sufficiente elemento idoneo a differenziare situazioni non comparabili e a rendere applicabile alle stesse una disciplina diversa. Ciò vale anche con specifico riferimento alla particolare ipotesi di promozione "alla vigilia", che, rappresentando una progressione in carriera ancorché di efficacia limitata ad un solo giorno e non essendo eccettuata dal generale regime di blocco della progressione economica in tutto il pubblico impiego, è assoggettata alla disciplina limitativa censurata. ( Precedenti citati: sentenze n. 167 del 2020, n. 200 del 2018, n. 104 del 2018, n. 53 del 2017 e n. 254 del 2014 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, dell'art. 16, comma l, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'art. l, comma l, lettera a), del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con le ordinanze iscritte al n. 65, n. 66 e n. 67 reg. ord. del 2020, indicate in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 9, comma 21, terzo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, dell'art. 16, comma l, lettera b), del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, e dell'art. l, comma l, lettera a), del d.P.R. n. 122 del 2013, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con l'ordinanza iscritta al n. 63 reg. ord. del 2020, indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 aprile 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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