Corte costituzionale
Sentenza n. 88/2021
Corte cost., sent. 5 maggio 2021, n. 88
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 88/2021
- Data di deposito
- 5 maggio 2021
- Data di decisione
- 24 marzo 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giulio Prosperetti
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:88
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 2, legge della Regione Toscana n. 83 del 30 dicembre 2019
- art. 4, comma 1, lett. a), legge della Regione Toscana n. 83 del 30 dicembre 2019
- art. 4, comma 2, lett. a), legge della Regione Toscana n. 83 del 30 dicembre 2019
- art. 4, comma 3, lett. a), legge della Regione Toscana n. 83 del 30 dicembre 2019
- art. 4, comma 4, legge della Regione Toscana n. 83 del 30 dicembre 2019
Parametri
Massime
Massima n. 43825
È dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 2, della legge reg. Toscana n. 83 del 2019, che assegna ulteriori competenze ai soggetti autorizzati a svolgere le attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato e di primo soccorso. Il ricorrente non chiarisce, in alcun modo, le ragioni per cui il parametro costituzionale invocato sarebbe violato dalla norma impugnata. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, il ricorso in via principale si fonda su un'argomentazione adeguata e non meramente assertiva, in quanto l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 161 del 2020, n. 286 del 2019, n. 32 del 2017 e n. 141 del 2016 ).
Massima n. 43826
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 4, commi 1, lett. a ), 2, lett. a ), 3, lett. a ), e 4, della legge reg. Toscana n. 83 del 2019, che include la figura dell'autista soccorritore nella composizione dell'equipaggio delle autoambulanze gestite da soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall'associazione italiana della Croce Rossa. Le disposizioni regionali impugnate, lungi dall'istituire una nuova professione, vanno ricondotte alla competenza legislativa residuale della Regione sulla formazione professionale e alla materia dell'organizzazione sanitaria che, pur non avendo più autonoma rilevanza dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, deve comunque essere ricompresa nella materia della tutela della salute. ( Precedenti citati: sentenze n. 54 del 2015, n. 207 del 2010 e n. 181 del 2006 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le Regioni, dotate di potestà legislativa in materia di formazione professionale, possono regolare corsi di formazione relativi alle professioni già istituite dallo Stato e l'esercizio di tale attribuzione regionale può venire realizzato nell'interesse formativo di qualunque lavoratore, anche al di fuori di un tipico inquadramento professionale di quest'ultimo, purché con ciò non si dia vita ad una nuova professione, rilevante in quanto tale nell'ordinamento giuridico. ( Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2012 e n. 271 del 2009 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Toscana 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario), promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4, della legge reg. Toscana n. 83 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giulio PROSPERETTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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