Corte costituzionale
Sentenza n. 86/2021
Corte cost., sent. 5 maggio 2021, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 86/2021
- Data di deposito
- 5 maggio 2021
- Data di decisione
- 24 marzo 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:86
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2020
- art. 1, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2020
- art. 1, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2020
- art. 1, comma 8, legge della Regione autonoma Sardegna n. 1 del 21 febbraio 2020
Parametri
- art. 183, comma 1, lett. b-ter), numero 4, decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
Massime
Massima n. 43799
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020, non altera i termini della questione la circostanza che, successivamente al ricorso, plurime disposizioni della Parte quarta cod. ambiente siano state modificate dall'art. 1 del d.lgs. n. 116 del 2020. Il riferimento normativo indicato dal ricorrente si rinviene infatti, attualmente, nell'art. 183, comma 1, lett. b - ter ), n. 4), cod. ambiente e le restanti modifiche non assumono rilievo in ordine alle censure del ricorrente.
Massima n. 43800
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020, limitatamente alla parte in cui prevede lo spostamento temporaneo degli accumuli della pianta marina posidonia in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del Comune. Le operazioni previste dalla disposizione regionale impugnata dal Governo, in quanto non svolte presso il medesimo sito nel quale gli eventi naturali hanno comportato il deposito di materiale organico, costituiscono una effettiva attività di gestione dei rifiuti che, come tale, è assoggettata alla normativa statale di riferimento al fine di tutela dell'ambiente. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, la disciplina dei rifiuti va ricondotta alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2020, n. 289 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 54 del 2012, n. 380 del 2007 e n. 259 del 2004 ). La competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema può incontrare altri interessi e competenze, con la conseguenza che - ferma rimanendo la riserva allo Stato del potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale - le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, purché l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente. ( Precedenti citati: sentenze n. 227 del 2020, n. 214 del 2020, n. 88 del 2020, n. 289 del 2019 e n. 215 del 2018 ).
Massima n. 43801
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020 che vieta di procedere allo smaltimento in discarica dei resti della pianta marina posidonia sulle spiagge. La disposizione regionale impugnata dal Governo, intervenendo sulla disciplina delle attività di smaltimento dei rifiuti, vìola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Rimane comunque applicabile la norma prevista dal successivo art. 2, comma 1, non impugnato dal Governo, secondo cui va privilegiato in ogni caso il recupero e il riuso dei residui di posidonia, rimossi durante il periodo primaverile-estivo, che non è possibile ridistribuire nelle spiagge di provenienza o in altre idonee.
Massima n. 43802
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020, limitatamente alla parte in cui prevede che la «vagliatura» può avvenire nel sito in cui è conferita la pianta marina posidonia. La norma regionale impugnata dal Governo vìola la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, poiché interviene sulla disciplina dello smaltimento dei rifiuti. Essa infatti, consente che la «vagliatura» - ovvero l'attività di separazione della sabbia (da recuperare per il ripascimento dell'arenile) dal materiale organico, con rimozione dei rifiuti frammisti di origine antropica - possa avvenire anche in un sito diverso da quello in cui i residui della posidonia sono depositati per effetto del moto ondoso del mare.
Massima n. 43803
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020, che esclude l'applicazione della normativa sui rifiuti alla gestione dei materiali e biomasse vegetali depositati sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, diversi dalla pianta marina posidonia. La norma regionale impugnata dal Governo amplia il catalogo dei materiali esclusi dall'applicazione della normativa statale, intervenendo nella materia della tutela dell'ambiente, riservata alla competenza esclusiva del legislatore statale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 21 febbraio 2020, n. 1 (Disposizioni sulla gestione della posidonia spiaggiata), limitatamente alla parte in cui prevede lo spostamento temporaneo degli accumuli di posidonia in aree idonee appositamente individuate all'interno del territorio del Comune;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020, limitatamente alla parte in cui prevede che la «vagliatura» può avvenire nel sito in cui è conferita la posidonia;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, della legge reg. Sardegna n. 1 del 2020.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 5 maggio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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