Corte costituzionale

Sentenza n. 62/2021

Corte cost., sent. 8 aprile 2021, n. 62

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
62/2021
Data di deposito
8 aprile 2021
Data di decisione
10 marzo 2021
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Stefano Petitti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:62

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 43761

Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Genova, in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo - dell'art. 186, comma 9- bis , del d.lgs. n. 285 del 1992, aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. d ), della legge n. 120 del 2010, nella parte in cui non prevede un istituto o una prestazione che consenta alle persone incorse nella violazione di guida sotto lieve influenza dell'alcool di cui all'art. 186, comma 2, lett. a ), cod. strada, di beneficiare della riduzione alla metà della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, parimenti a quanto previsto per le ipotesi di cui alle successive lett. b ) e c ) dello stesso comma. Il richiamo immediato all'indicato art. 29, secondo comma, è inidoneo a individuare, ex se , un autonomo parametro di costituzionalità, trattandosi di fonte di diritto internazionale. Né la procedura di tipo "premiale" disciplinata dalla disposizione censurata può assumersi come tertium comparationis o come soluzione che possa applicarsi al caso in esame, per il suo evidente carattere speciale. La richiesta, infine, di una pronuncia additivo-manipolativa, risulta tanto penetrante quanto indeterminata nelle sue coordinate da invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa. ( Precedenti citati: sentenze n. 179 del 2020, n. 75 del 2020 e n. 198 del 2015; ordinanza n. 247 del 2013 ). I trattati internazionali sui diritti umani, come la generalità del diritto internazionale pattizio, vincolano il potere legislativo statale e regionale ai sensi e nei limiti di cui all'art. 117, primo comma, Cost., secondo le note scansioni enucleate dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, potendo altrimenti essere utilizzati soltanto quali strumenti interpretativi delle corrispondenti garanzie costituzionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 102 del 2020, n. 120 del 2018, n. 349 del 2007 e n. 348 del 2007 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà della scelta in concreto effettuata, la configurazione degli illeciti penali e amministrativi e la individuazione del relativo trattamento sanzionatorio, nonché degli istituti che possono incidere sulla determinazione in concreto della sanzione da applicare. ( Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2019, n. 115 del 2019, n. 112 del 2019 e n. 88 del 2019 ). Per costante giurisprudenza costituzionale, la richiesta di una pronuncia additivo-manipolativa indeterminata nelle sue coordinate invade lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa, precludendo l'esame nel merito della questione e determinandone l'inammissibilità. ( Precedenti citati: sentenze n. 153 del 2020, n. 21 del 2020, n. 7 del 2020 e n. 239 del 2019; ordinanza n. 261 del 2020 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 186, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), aggiunto dall'art. 33, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione e all'art. 29, secondo comma, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, dal Giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Stefano PETITTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'8 aprile 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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