Corte costituzionale

Sentenza n. 6/2021

Corte cost., sent. 20 gennaio 2021, n. 6

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
6/2021
Data di deposito
20 gennaio 2021
Data di decisione
2 dicembre 2020
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giulio Prosperetti
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:6

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, comma 3, primo periodo, legge della Regione Toscana n. 70 del 25 novembre 2019
  • art. 3, comma 3, secondo periodo, legge della Regione Toscana n. 70 del 25 novembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43362

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., in relazione all'art. 19, comma 2, della legge n. 157 del 1992 - dell'art. 3, comma 3, primo periodo, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, secondo cui la Regione può autorizzare gli interventi di contenimento degli ungulati in area urbana richiesti dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze, delegandone l'attuazione alla polizia provinciale e alla polizia locale, anche mediante il coordinamento delle guardie venatorie volontarie di cui all'art. 52 della legge reg. Toscana n. 3 del 1994. L'allontanamento degli ungulati dalle aree urbane, ancorché veda coinvolte le guardie venatorie volontarie, non rientra nella materia dell'ambiente, né può essere ricondotto alla normativa statale interposta in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica, stante la peculiare natura e finalità degli interventi di contenimento in questione. Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'individuazione della materia nella quale si colloca la disposizione impugnata va operata avendo riguardo all'oggetto, alla ratio e alla finalità della disciplina e verificando il nucleo delle prescrizioni e la finalità dell'intervento legislativo, a prescindere dagli effetti della stessa. ( Precedenti citati: sentenze n. 291 del 2019, n. 116 del 2019, n. 108 del 2017, n. 81 del 2017 e n. 21 del 2016 ).

Massima n. 43363

Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di motivazione della censura, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019. La motivazione posta a fondamento del ricorso, seppure stringata, è sufficientemente chiara e idonea ad enucleare il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal Governo.

Massima n. 43364

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h ), Cost. - dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, della legge reg. Toscana n. 70 del 2019, che consente alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze, nell'attuazione degli interventi di contenimento degli ungulati, di chiedere all'autorità competente l'emissione dei provvedimenti necessari a garantire la tutela e l'incolumità pubblica. La norma regionale impugnata conferisce un mero potere di segnalazione volto a sollecitare l'intervento dei soggetti di volta in volta deputati a provvedere, in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle circostanze del caso concreto. La genericità di tale prescrizione esclude l'interferenza nella materia di cui all'evocato parametro, poiché la mera previsione di un indeterminato obbligo di segnalazione, senza l'attribuzione di alcuna specifica competenza e la previsione di alcuno specifico provvedimento, non può che rinviare alle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica per la definizione del concreto intervento da effettuare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, dell'art. 3, comma 3, primo periodo, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dell'art. 3, comma 3, secondo periodo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2020.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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