Corte costituzionale

Sentenza n. 53/2021

Corte cost., sent. 31 marzo 2021, n. 53

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
53/2021
Data di deposito
31 marzo 2021
Data di decisione
24 febbraio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Modugno
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:53

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, lett. a), legge della Regione Molise n. 17 del 9 dicembre 2019
  • art. 8, legge della Regione Molise n. 21 del 24 marzo 2000
  • art. 3, lett. b), legge della Regione Molise n. 17 del 9 dicembre 2019
  • art. 8, comma 2, legge della Regione Molise n. 21 del 24 marzo 2000
  • art. 3, lett. c), legge della Regione Molise n. 17 del 9 dicembre 2019
  • art. 8, comma 2, bis, legge della Regione Molise n. 21 del 24 marzo 2000

Parametri

Massime

Massima n. 43747

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 3, lett. a ), della legge reg. Molise n. 17 del 2019 che, modificando la rubrica dell'art. 8 della legge reg. Molise n. 21 del 2000, sostituisce la locuzione «Giudizio di compatibilità ambientale» con quella «Provvedimento di valutazione di impatto ambientale». Tale riferimento nominale non è in sé scorretto, poiché il provvedimento autorizzatorio unico non possiede una natura propriamente sostitutiva della VIA regionale, bensì comprensiva di essa, rimanendo in capo alle diverse autorità coinvolte il compito di adottare i rispettivi provvedimenti. ( Precedenti citati: sentenze n. 246 del 2018 e n. 198 del 2018 ).

Massima n. 43748

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., dell'art. 3, lett. b ), della legge reg. Molise n. 17 del 2019 che, modificando l'art. 8, comma 2, della legge reg. Molise n. 21 del 2000, sostituisce la Giunta regionale con il direttore del servizio regionale come autorità competente all'adozione del provvedimento di VIA. La scelta del legislatore regionale è legittima, poiché l'art. 7- bis cod. ambiente, al comma 5, stabilisce che autorità competente, per la VIA regionale, è «la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome».

Massima n. 43749

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., l'art. 3 della legge reg. Molise n. 17 del 2019, nella parte in cui, aggiungendo il comma 2- bis all'art. 8 della legge reg. Molise n. 21 del 2000, prevede che «Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'articolo 27- bis del decreto legislativo n. 152/2006», anziché prevedere che «Resta fermo che il provvedimento di VIA è adottato all'esito dei lavori della conferenza di servizi e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27- bis del decreto legislativo n. 152 del 2006». La norma impugnata dal Governo, nel richiamare l'art. 27- bis cod. ambiente, si riferisce solamente al rispetto dei termini di conclusione del procedimento, anziché al rispetto della procedura prevista, specie al comma 7, dal medesimo articolo, che corrisponde a uno standard di tutela dell'ambiente non derogabile da parte delle legislazioni regionali, dato il carattere obbligatorio della convocazione della conferenza di servizi nella procedura prodromica all'adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale. ( Precedenti citati: sentenze n. 258 del 2020, n. 106 del 2020, n. 178 del 2019, n. 93 del 2019, n. 9 del 2019, n. 246 del 2018 e n. 198 del 2018 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Molise 9 dicembre 2019, n. 17, recante «Modifiche della legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale)», nella parte in cui, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 8 della legge della Regione Molise 24 marzo 2000, n. 21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale), prevede che «Resta in capo alla Giunta regionale la presa d'atto del provvedimento di VIA nel rispetto dei termini dell'articolo 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006», anziché prevedere che «Resta fermo che il provvedimento di VIA è adottato all'esito dei lavori della conferenza di servizi e confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale, ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Franco MODUGNO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 31 marzo 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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