Corte costituzionale
Sentenza n. 38/2021
Corte cost., sent. 15 marzo 2021, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 38/2021
- Data di deposito
- 15 marzo 2021
- Data di decisione
- 23 febbraio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Daria de Pretis
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:38
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Molise n. 15 del 13 novembre 2019
- art. 7, comma 3, legge della Regione Molise n. 9 del 4 maggio 2015
- art. 3, comma 2, legge della Regione Molise n. 22 del 30 dicembre 2019
- art. 15, comma 6, legge della Regione Molise n. 15 del 24 marzo 2000
Parametri
Massime
Massima n. 43690
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per prospettazione di questioni interpretative, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019. Il ricorso allude al carattere non espresso della disposizione impugnata, senza che da ciò si possa in alcun modo inferire che esso esponga le questioni in termini dubitativi o prospetti altre possibili interpretazioni della disposizione impugnata. Secondo costante giurisprudenza costituzionale, le questioni interpretative sono ammesse nel giudizio in via principale, a differenza di quello in via incidentale. ( Precedenti citati: sentenze n. 103 del 2018, n. 270 del 2017 e n. 154 del 2017 ).
Massima n. 43691
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto l'art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019, la questione relativa al riparto interno di competenza tra Stato e Regioni presenta carattere prioritario, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto a quella diretta a denunciare la violazione dei vincoli europei, che investe il contenuto della scelta legislativa. ( Precedente citato: sentenza n. 114 del 2017 ).
Massima n. 43692
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019 che, modificando l'art. 7, comma 3, della legge reg. Molise n. 9 del 2015, differisce al 31 dicembre 2020 l'obbligo per i Comuni di effettuare le procedure previste dalla vigente normativa e di pubblicare il bando di gara relativo all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale. La disposizione impugnata dal Governo ostacola la concorrenza e viola la competenza esclusiva statale in materia poiché, nel periodo di riferimento, consente proroghe di precedenti contratti o comunque affidamenti diretti a soggetti terzi. ( Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2020, n. 231 del 2020, n. 98 del 2020, n. 39 del 2020, n. 1 del 2019, n. 285 del 2016, n. 228 del 2013, n. 46 del 2013 e n. 29 del 2006 ). La giurisprudenza costituzionale ha sempre ascritto alla materia della tutela della concorrenza qualunque intervento normativo di proroga delle concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale già in essere, tenuto conto della diretta incidenza sul mercato di riferimento delle discipline di tal fatta. Se disposte dal legislatore regionale, esse invadono perciò la competenza esclusiva del legislatore statale. ( Precedenti citati: sentenze n. 16 del 2021, n. 2 del 2014, n. 123 del 2011 e n. 80 del 2006 ).
Massima n. 43693
Accolta - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 1, comma 1, della legge reg. Molise n. 15 del 2019, resta assorbita la censura relativa alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.
Massima n. 43694
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per avere impugnato la norma in collegamento ad altra, pure impugnata con precedente ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019. La circostanza che la citata norma regionale sia stata impugnata in collegamento con altra norma regionale costituisce applicazione di un consolidato criterio ermeneutico.
Massima n. 43695
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per censura indiretta di norma già impugnata con altro ricorso, formulata nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019. Il ricorso prospetta la disposizione impugnata quale sostanzialmente confermativa di altra già precedentemente impugnata. Esso propone dunque un'argomentazione utile all'impugnazione, non un'ulteriore censura rivolta alla legge regionale precedentemente impugnata.
Massima n. 43696
Sono dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto interpretativo, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Governo in riferimento all'art. 117, commi primo e secondo, lett. e ), Cost. - dell'art. 3, comma 2, della legge reg. Molise n. 22 del 2019 che, aggiungendo il comma 6 all'art. 15 della legge reg. Molise n. 19 del 2000, pone una norma transitoria nelle more della redazione, pubblicazione e aggiudicazione del bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma. La norma impugnata non disciplina le modalità di affidamento del servizio di trasporto, né proroga alcun termine, ma presuppone l'obbligo di pubblicare un bando di gara e sollecita la Regione a porre in essere tutte le iniziative necessarie per adeguare i contratti ponte in essere. Essa, dunque, non ha il fine di modificare la disciplina previgente in materia di affidamento del servizio di trasporto, ma prende atto dei ritardi nell'attuazione di quella disciplina e si preoccupa di migliorare il contenuto dei contratti in corso, in attesa dell'aggiudicazione del nuovo.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 15, recante «Modifiche dell'art. 7 della legge regionale 4 maggio 2015, n. 9 (Legge di stabilità regionale 2015)»;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Molise 30 dicembre 2019, n. 22, recante «Disposizioni modificative della legge regionale 24 marzo 2000, n. 19 (Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale)», sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, con il ricorso iscritto al n. 32 reg. ricorsi del 2020.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Daria de PRETIS, Redattrice
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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