Corte costituzionale

Sentenza n. 36/2021

Corte cost., sent. 12 marzo 2021, n. 36

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
36/2021
Data di deposito
12 marzo 2021
Data di decisione
9 febbraio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Silvana Sciarra
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:36

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, legge della Regione Puglia n. 52 del 30 novembre 2019
  • art. 72, legge della Regione Puglia n. 67 del 28 dicembre 2018
  • art. 35, legge della Regione Puglia n. 52 del 30 novembre 2019
  • art. 10, comma 1, legge della Regione Puglia n. 14 del 4 agosto 2004
  • art. 45, legge della Regione Puglia n. 52 del 30 novembre 2019
  • art. 10, comma 3, bis, legge della Regione Puglia n. 14 del 4 agosto 2004
  • art. 44, legge della Regione Puglia n. 52 del 30 novembre 2019
  • art. 47, legge della Regione Puglia n. 52 del 30 novembre 2019
  • art. 13, comma 1, legge della Regione Puglia n. 12 del 12 agosto 2005
  • art. 49, legge della Regione Puglia n. 52 del 30 novembre 2019
  • art. 19, comma 3, legge della Regione Puglia n. 9 del 2 maggio 2017
  • art. 49, comma 1, legge della Regione Puglia n. 52 del 30 novembre 2019

Parametri

Massime

Massima n. 43637

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. l ), e terzo, Cost. - dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 che - nell'ambito delle procedure selettive concorsuali delle aziende sanitarie per l'assunzione, nei ruoli, di personale dirigente medico/veterinario e dirigente sanitario non medico - valorizza il possesso di comprovate esperienze acquisite nel corso di rapporti convenzionali previsti da precedenti leggi regionali. La disciplina regionale impugnata è riconducibile alla competenza concorrente nella materia della tutela della salute, in quanto costituisce un riflesso del sistema organizzativo e funzionale adottato dalla Regione per adempiere alle esigenze del Servizio sanitario nazionale. Essa non presenta alcun collegamento con la disciplina delle professioni, anch'essa rientrante nella competenza concorrente, né con la materia dell'ordinamento civile, visto che non interviene a definire diritti e obblighi di un rapporto di lavoro già sorto, ma si colloca in una fase antecedente allo stesso. ( Precedenti citati: sentenze n. 77 del 2020 e n. 20 del 2020 ).

Massima n. 43638

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l ), Cost. - degli artt. 35 e 45 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, secondo cui i medici specialisti ambulatoriali, titolari di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale (SSN), possono, a domanda, essere inquadrati con il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) della dirigenza, con equiparazione a tutti gli effetti agli specialisti convenzionati, anche ai fini della legittimazione alla nomina e alla partecipazione nei comitati paritetici e negli organismi di rappresentanza. Il ricorso si limita a richiamare le due norme oggetto di censura e omette di illustrare il quadro normativo entro cui si collocano. L'unicità del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale serve, in primo luogo, a garantire al servizio sanitario pubblico massima efficienza e funzionalità operativa. ( Precedente citato: sentenza n. 238 del 2018 ). Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in termini ancora più rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. ( Precedente citato: sentenza n. 20 del 2021 ).

Massima n. 43639

È dichiarata inammissibile, per carenza e genericità della motivazione, la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. - dell'art. 44 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, secondo cui la Giunta regionale riordina e disciplina le modalità di utilizzo dell'istituto della esclusività del rapporto dei dirigenti sanitari alle dipendenze del Servizio sanitario regionale (SSR). L'argomentazione è formulata in modo generico, poiché il ricorrente non chiarisce in che modo la norma impugnata, pur richiamando la disciplina di cui agli artt. 15- quater e 15- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, consentirebbe alla Giunta regionale di adottare provvedimenti in contrasto con tale disciplina.

Massima n. 43640

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 47 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, non altera i termini della questione la circostanza che - peraltro antecedentemente alla notifica del ricorso introduttivo - l'art. 2, comma 1, della legge reg. Puglia n. 54 del 2019 ha disposto la soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 13, comma 1, della legge reg. Puglia n. 12 del 2005, come già novellato dalla norma regionale impugnata. Quest'ultima, infatti, continua a produrre gli effetti contestati dal ricorrente.

Massima n. 43641

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 47 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che prevede il rimborso delle spese sostenute dai pazienti in cura presso centri extra-regionali per il trattamento di malattie rare. La norma regionale impugnata dal Governo vìola i principii fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, in quanto, nonostante la Regione Puglia sia soggetta ai vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario, prevede una prestazione di natura sanitaria, non meramente assistenziale, connessa alla fruizione delle cure, che non trova riscontro nell'elenco dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui al d.P.C.m. 12 gennaio 2017. ( Precedenti citati: sentenze n. 130 del 2020 e n. 106 del 2020 ).

Massima n. 43642

Va esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 49 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019. Benché, nel corso del giudizio, l'art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, come già novellato dalla disposizione impugnata, sia stato modificato dall'art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, la sopravvenuta modifica normativa non è satisfattiva delle pretese avanzate dal ricorrente, poiché si limita a novellare la formulazione letterale dell'ultimo periodo menzionato, senza rimuovere le tre ipotesi di deroga già introdotte dalla legge regionale del 2019. Né ricorrono i presupposti per trasferire lo scrutinio sulla nuova formulazione dell'art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, dal momento che lo ius superveniens è stato impugnato dal Governo con un distinto ricorso. ( Precedente citato: sentenza n. 286 del 2019 ).

Massima n. 43643

Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 49 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, il thema decidendum deve essere delimitato al solo comma 1, che ha introdotto le tre ipotesi derogatorie contestate dal ricorrente, dovendo ad esso rimanere estranei i commi 2 e 3 della medesima norma, riferiti ad altri e differenti aspetti.

Massima n. 43644

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che sostituisce l'art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 9 della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, limitatamente alle seguenti parole: «, salvo che: 3.1. in ipotesi di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.); 3.2. in ipotesi di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.); 3.3. in ipotesi di autorizzazione all'esercizio di PET rilasciata a struttura già accreditata per l'attività di medicina nucleare in vivo (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.5,). Nelle soprariportate ipotesi l'autorizzazione all'esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell'ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata già accreditata per la medesima attività."». La disposizione regionale impugnata - disponendo che l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, salvo che per le strutture già autorizzate all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine e alla PET - vìola i principi fondamentali in materia di tutela della salute. Il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti previsto dal legislatore statale (artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992) vincola infatti le strutture socio-sanitarie private all'osservanza di requisiti essenziali da cui far dipendere l'erogazione di prestazioni riferite alla garanzia di un diritto fondamentale e, in base ai richiamati principi della legge statale, i due procedimenti - di autorizzazione e di accreditamento - sono tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. ( Precedenti citati: sentenze n. 7 del 2021, n. 106 del 2020, n. 238 del 2018, n. 161 del 2016, n. 132 del 2013, n. 292 del 2012 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che sostituisce l'art. 19, comma 3, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 9 della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), limitatamente alle seguenti parole:

«, salvo che:

3.1. in ipotesi di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.);

3.2. in ipotesi di autorizzazione all'esercizio per l'attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.7.3.) già rilasciata alla data di entrata in vigore della presente legge a struttura già accreditata per l'attività di diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.3.);

3.3. in ipotesi di autorizzazione all'esercizio di PET rilasciata a struttura già accreditata per l'attività di medicina nucleare in vivo (di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.6.5,).

Nelle soprariportate ipotesi l'autorizzazione all'esercizio produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale a condizione che, nell'ambito comunale di riferimento, non insista struttura pubblica o privata già accreditata per la medesima attività."»;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 45 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

5) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 marzo 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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