Corte costituzionale

Sentenza n. 261/2021

Corte cost., sent. 28 dicembre 2021, n. 261

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
261/2021
Data di deposito
28 dicembre 2021
Data di decisione
24 novembre 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Augusto Antonio Barbera
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:261

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12-bis, comma 2, legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009
  • art. 12-bis, comma 3, legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009
  • art. 12-bis, comma 4, legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009

Parametri

Massime

Massima n. 44443

La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, con la conseguenza che la tutela paesaggistica da questi apprestata costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza. Il principio di prevalenza delle disposizioni dei piani paesaggistici su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore (art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004) deve essere pertanto declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto. ( Precedenti: S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 86/2019 - mass. 42376; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 11/2016 - mass. 38705 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua , per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., l'art. 12- bis , commi 2, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 19 del 2009, nella parte in cui prevedono che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge reg. Campania n. 35 del 1987 quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta. Le disposizioni censurate contravvengono al principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), nella parte in cui prevedono che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Augusto Antonio BARBERA, Redattore

Filomena PERRONE, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2021.

Il Cancelliere

F.to: Filomena PERRONE

Testo integrale

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