Corte costituzionale
Sentenza n. 261/2021
Corte cost., sent. 28 dicembre 2021, n. 261
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 261/2021
- Data di deposito
- 28 dicembre 2021
- Data di decisione
- 24 novembre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Augusto Antonio Barbera
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:261
Norme oggetto del giudizio
- art. 12-bis, comma 2, legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009
- art. 12-bis, comma 3, legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009
- art. 12-bis, comma 4, legge della Regione Campania n. 19 del 28 dicembre 2009
Parametri
Massime
Massima n. 44443
La conservazione ambientale e paesaggistica spetta, in base all'art. 117, secondo comma, lett. s ), Cost., alla cura esclusiva dello Stato, con la conseguenza che la tutela paesaggistica da questi apprestata costituisce un limite inderogabile alla disciplina che le Regioni e le Province autonome possono dettare nelle materie di loro competenza. Il principio di prevalenza delle disposizioni dei piani paesaggistici su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore (art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004) deve essere pertanto declinato nel senso che al legislatore regionale è impedito adottare normative che deroghino o contrastino con norme di tutela paesaggistica che pongono obblighi o divieti, ossia con previsioni di tutela in senso stretto. ( Precedenti: S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 86/2019 - mass. 42376; S. 172/2018 - mass. 40159; S. 11/2016 - mass. 38705 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua , per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s , Cost., l'art. 12- bis , commi 2, 3 e 4, della legge reg. Campania n. 19 del 2009, nella parte in cui prevedono che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge reg. Campania n. 35 del 1987 quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta. Le disposizioni censurate contravvengono al principio di prevalenza gerarchica del piano paesaggistico su tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12-bis, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), nella parte in cui prevedono che gli interventi edilizi disciplinati dalla medesima legge regionale possano essere realizzati in deroga alle prescrizioni della legge della Regione Campania 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area Sorrentino-Amalfitana) quando queste non prevedono limiti di inedificabilità assoluta.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Augusto Antonio BARBERA, Redattore
Filomena PERRONE, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2021.
Il Cancelliere
F.to: Filomena PERRONE
Testo integrale
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