Corte costituzionale
Sentenza n. 257/2021
Corte cost., sent. 23 dicembre 2021, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 257/2021
- Data di deposito
- 23 dicembre 2021
- Data di decisione
- 20 ottobre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:257
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 21 del 13 luglio 2020
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 3, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 44380
Nel giudizio in via principale l'interesse a proporre l'impugnazione si correla alla mera pubblicazione di una legge che si ritenga lesiva del riparto delle competenze e prescinde dagli effetti pregiudizievoli che tale legge abbia prodotto; il ricorrente, pertanto, non ha l'onere di provare le concrete ripercussioni della legge regionale impugnata. ( Precedente: S. 178/2018 - mass. 40195 ). L'utilità che fonda l'interesse all'impugnazione attiene al corretto inquadramento delle competenze legislative. ( Precedente: S. 101/2021 - mass. 43847 ).
Massima n. 44381
La disciplina di tutela del paesaggio, in quanto concerne un bene complesso e unitario, che ha il rango di valore primario e assoluto, opera come limite alla tutela degli altri interessi pubblici affidati alla cura delle Regioni e delle Province autonome. ( Precedenti: S. 164/2021 - mass. 44166; S. 367/2007 - mass. 31778 ). La peculiarità della disciplina dell'ambiente e del paesaggio riverbera i suoi effetti anche quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l'ulteriore precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di autonomia. ( Precedente: S. 378/2007 - mass. 31806). Le potestà attribuite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione sono sottoposte alle norme fondamentali di riforma, ivi compreso il principio della copianificazione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva nella materia tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). A tale categoria devono essere ricondotte le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (sentenza n. 103 del 2017, punto 3.4. del Considerato in diritto), con particolare riguardo alle previsioni che sanciscono l'impronta unitaria e la prevalenza della pianificazione paesaggistica e orientano non solo l'elaborazione del piano, ma anche le successive fasi di adeguamento e di revisione, in una prospettiva di più efficace garanzia dei valori protetti dall'art. 9 Cost. e di uniforme tutela sul territorio nazionale. Il piano paesaggistico, aggiornato e rivisto nel contesto della procedura di adeguamento, secondo le scansioni delineate dagli artt. 143 e 156 cod. beni culturali, è strumento funzionale alla salvaguardia più ampia ed efficace dell'ambiente e del paesaggio e dei molteplici interessi di risalto costituzionale che convergono nella tutela riconosciuta dall'art. 9 Cost. ( Precedente: S. 124/2021 - mass. 43938 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 dello statuto, nonché dell'art. 117, secondo comma, lett. s, Cost., in stretta connessione con il principio di leale collaborazione, l'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2020, che esclude la pianificazione congiunta per una serie di opere in fascia costiera, su beni identitari e in zone agricole, in particolare prevedendo i casi esclusione dal divieto di realizzazione di nuove strade extraurbane di dimensioni superiori alle due corsie e regolando in maniera particolareggiata l'asse viario Sassari-Alghero. La disposizione impugnata dal Governo, in tutte le previsioni in cui si articola, attua un adeguamento del piano delle aree costiere con modalità che deviano dal percorso tracciato dagli artt. 143 e 156 cod. beni culturali e del paesaggio, in un quadro di regole poi specificato nelle sue concrete linee operative dalle intese intercorse tra le parti, in armonia con il principio di leale collaborazione. L'adeguamento unilaterale del piano paesaggistico al mutato contesto normativo, in quanto dissonante rispetto al percorso prefigurato dal legislatore statale e puntualizzato dalle parti in armonia con le previsioni del Codice di settore, contravviene al principio di leale collaborazione, il cui rilievo è confermato dal legislatore statale come norma di grande riforma economico-sociale che vincola l'autonomia speciale. A seguito della pronuncia, resta privo di oggetto l'art. 2 della legge reg. Sardegna n. 21 del 2020, che regola l'entrata in vigore della norma dichiarata costituzionalmente illegittima).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21 (Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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