Corte costituzionale
Sentenza n. 252/2021
Corte cost., sent. 23 dicembre 2021, n. 252
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 252/2021
- Data di deposito
- 23 dicembre 2021
- Data di decisione
- 23 novembre 2021
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:252
Norme oggetto del giudizio
- art. 29-bis, legge n. 184 del 4 maggio 1983
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 8, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
Massime
Massima n. 44435
È dichiarata inammissibile, per carenza di motivazione, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale per i minorenni di Firenze in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 29- bis , comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non prevede che anche la persona non coniugata e residente in Italia possa presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e chiedere di essere dichiarata idonea all'adozione legittimante. Con riguardo al requisito del coniugio ai fini dell'idoneità all'adozione internazionale, l'ordinanza di rimessione non illustra le ragioni della dedotta antinomia tra la disposizione censurata e i princípi presidiati dal parametro interposto sovranazionale, né articola critiche mirate, che avvalorino la prospettata violazione. Il contrasto con il principio convenzionale risulta dunque solo genericamente affermato, ma non sufficientemente argomentato. ( Precedenti: S. 120/2015 - mass. 38436; S. 236/2011 - mass. 35790; O. 26/2012 - mass. 36078; O. 321/2010 - mass. 35015; O. 181/2009 - mass. 33500 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Tribunale per i minorenni di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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