Corte costituzionale

Sentenza n. 246/2021

Corte cost., sent. 21 dicembre 2021, n. 246

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
246/2021
Data di deposito
21 dicembre 2021
Data di decisione
11 novembre 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:246

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge della Regione Basilicata n. 40 del 9 dicembre 2020
  • All. O2, legge della Regione Basilicata n. 40 del 9 dicembre 2020
  • art. 1, legge della Regione Basilicata n. 8 del 12 marzo 2021
  • Allegato 1.3, legge della Regione Basilicata n. 8 del 12 marzo 2021

Parametri

Massime

Massima n. 44426

Il rendiconto di gestione costituisce un adempimento essenziale nel processo di accountability nei confronti degli elettori e degli altri portatori di interessi e, al fine di evidenziare la responsabilità degli amministratori nell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, è auspicabile l'introduzione di un documento - già previsto per gli enti locali dall'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 - che garantisca la rappresentazione trasparente delle risultanze della gestione al termine di ogni legislatura regionale, soprattutto con riguardo alla parte infrannuale dell'esercizio non ancora rendicontata. Il principio generale di continuità dei bilanci e degli esercizi finanziari richiede infatti il collegamento genetico tra i bilanci secondo la loro sequenza temporale e, ai fini di un corretto sviluppo di una contabilità di mandato, la trasparenza dei conti risulta elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all'attività dell'amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del mandato elettorale. ( S. 250/2020; S. 49/2018 - mass. 39975; S. 274/2017 - mass. 41122 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 4 e l'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019 tramite modulazione negli esercizi dal 2020 al 2024. La legge regionale impugnata ha distribuito la componente di disavanzo originata nel 2018 fino all'esercizio 2024, anziché recuperarla per intero nell'esercizio in corso di gestione, ossia quello 2020. L'estensione del percorso di ripiano anche negli esercizi 2023 e 2024, oltre il triennio del bilancio di previsione 2020-2022, contrasta con la norma interposta dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011, espressione dell'esigenza di armonizzare i bilanci pubblici quanto allo specifico profilo della disciplina del disavanzo di amministrazione e della uniformità dei tempi del suo ripiano. La Regione, inoltre, non ha approvato il necessario e contestuale piano di rientro da tale disavanzo, avente la funzione sostanziale di individuare i provvedimenti necessari all'effettiva attuazione del recupero del disavanzo. Sono stati altresì dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost., l'art. 1 e l'Allegato 1.3 della legge reg. Basilicata n. 8 del 2021, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2018 tramite un piano di rientro articolato sugli esercizi 2019-2022. La legge regionale impugnata dal Governo ha distribuito la componente di disavanzo originata nel 2018 fino all'esercizio 2022, anziché recuperarla per l'intero importo nell'esercizio in corso di gestione, nella specie quello 2021). ( Precedenti citati: S. 235/2021 e S. 18/2019 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 e dell'Allegato O2 della legge della Regione Basilicata 9 dicembre 2020, n. 40 (Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata), nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione dell'esercizio 2018;

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 e dell'Allegato O2 della legge reg. Basilicata n. 40 del 2020, nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione presunto derivante dalla gestione dell'esercizio 2019;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 e dell'Allegato 1.3 della legge della Regione Basilicata 12 marzo 2021, n. 8 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2018 della Regione Basilicata - Adeguamento alla decisione n. 42/2020 PARI della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti di Basilicata [recte: Corte dei conti per la Basilicata]), nella parte in cui dispongono le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2018.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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