Corte costituzionale
Sentenza n. 245/2021
Corte cost., sent. 21 dicembre 2021, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/2021
- Data di deposito
- 21 dicembre 2021
- Data di decisione
- 30 novembre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Silvana Sciarra
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:245
Norme oggetto del giudizio
- art. 28, comma 1, lett. a), legge della Regione Lombardia n. 18 del 7 agosto 2020
- art. 28, comma 1, lett. b), legge della Regione Lombardia n. 18 del 7 agosto 2020
Parametri
Massime
Massima n. 44362
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa al Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 28, comma 1, lett. a ), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, nella parte in cui - nel testo antecedente all'entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020 - prevedeva la proroga delle autorizzazioni paesaggistiche. Il comma 1- bis dell'art. 28 della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, inserito dall'art. 20, comma 2, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020, entrata in vigore il 30 novembre 2020, ha escluso le autorizzazioni paesaggistiche dalla proroga di cui al comma 1. Poiché il periodo di vigenza della disposizione regionale impugnata - 11 agosto 2020-30 novembre 2020 - è allineato con la disciplina statale, contenuta nell'art. 103, comma 2- sexies , del d.l. n. 18 del 2020, aggiunto dal d.l. n. 125 del 2020, come conv., la norma regionale impugnata non ha trovato applicazione.
Massima n. 44363
È dichiarato estinto il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 28, comma 1, lett. b ), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato di rinunciare al ricorso, nella parte indicata, in ragione della sopravvenuta abrogazione della citata disposizione ad opera dell'art. 18, comma 1, lett. a ), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020, e la Regione resistente, con delibera di Giunta pervenuta in data 30 novembre 2021, ha dichiarato di accettare la rinuncia.
Massima n. 44364
La competenza legislativa concorrente non è contraddistinta da una netta separazione di materie, ma dal limite "mobile" e "variabile" costituito dai principi fondamentali, limite che è incessantemente modulabile dal legislatore statale sulla base di scelte discrezionali, ove espressive di esigenze unitarie sottese alle varie materie. ( Precedenti: S. 68/2018 - mass. 41443; S. 125/2017 - mass. 41333; S. 16/2010 - mass. 34273; S. 50/2005 - mass. 29178 ). Le norme che disciplinano i titoli abilitativi - compresa la definizione delle categorie di interventi edilizi, anche in materia di "superSCIA", - sono riconducibili al rango di principi fondamentali della materia del governo del territorio. ( Precedenti: S. 2/2021- mass. 43164; S. 49/2016 - mass. 38768; S. 231/2016 - mass. 39093 ).
Massima n. 44365
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 28, comma 1, lett. a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020 - come delimitato nel suo ambito di applicazione - dall'art. 20, comma 2, lett. b), della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020 -, che proroga la validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, atti o titoli abilitativi, comunque denominati, in scadenza dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per tre anni dalla data di relativa scadenza. La disposizione regionale impugnata dal Governo, che deve ricondursi alla materia legislativa concorrente del governo del territorio, introduce una disciplina difforme da quella di principio statale dettata nello svolgersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con gli artt. 103, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, come conv., e 10, comma 4, d.l. n. 76 del 2020, come conv. La difformità investe l'oggetto della proroga, la sua durata e le modalità con cui essa opera, posto che l'art. 10, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 ne ha eliminato l'automatismo, subordinandola alla richiesta dell'interessato, nonché alla perdurante compatibilità del titolo oggetto di proroga con gli strumenti urbanistici approvati o adottati. Le pur gravi difficoltà che investono il settore delle costruzioni in Lombardia, peraltro riscontrabili anche in altre realtà regionali, non giustificano l'introduzione di un regime regionale difforme.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali), come delimitato - nel suo ambito di applicazione - dall'art. 20, comma 2, lettera b), della legge della Regione Lombardia 27 novembre 2020, n. 22 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020);
2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, nella parte in cui - nel testo antecedente all'entrata in vigore della legge reg. Lombardia n. 22 del 2020 - prevedeva la proroga delle autorizzazioni paesaggistiche, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara estinto il processo, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, comma 1, lettera b), della legge reg. Lombardia n. 18 del 2020, promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Silvana SCIARRA, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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