Corte costituzionale

Sentenza n. 234/2021

Corte cost., sent. 3 dicembre 2021, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/2021
Data di deposito
3 dicembre 2021
Data di decisione
6 ottobre 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Maria Rosaria San Giorgio
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:234

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, legge della Regione siciliana n. 17 del 11 agosto 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44377

Il potere sostitutivo affidato al Ministro della salute in materia di riordino degli Istituti zooprofilattici sperimentali - proprio allo scopo di assicurare ad essi continuità ed efficacia operativa nella delicata fase di passaggio dal vecchio al nuovo regime - deve invece restare al riparo da ogni interferenza degli organi delle Regioni, massimamente di quelle che, con la propria inerzia, hanno contribuito a cagionare il mancato funzionamento degli organi dell'ente. ( Precedenti: S. 247/2018 - mass. 40431; S. 199/2018 - mass. 40323; S. 56/2018 - mass. 39934 ). Gli Istituti zooprofilattici sperimentali vengono ad operare non solo nel campo della tutela dell'igiene e sanità, ma anche della ricerca sperimentale scientifica (materia, quest'ultima, di competenza concorrente). In tale quadro, spetta allo Stato la determinazione dei programmi di ricerca scientifica a livello nazionale e internazionale, mentre le Regioni possono svolgere una propria attività su singoli progetti, di rilievo regionale, da esse avviate. ( Precedenti: S. 122/2011 - mass. 35563; S. 422/2006 - mass. 30842; S. 351/1999 - mass. 24873; S. 124/1994 - mass. 20318 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost., l'art. 5, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 17 del 2020, che prevede, in via transitoria, che l'assessore regionale per la salute, nelle more della costituzione dei nuovi organi dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia, provvede a nominare un commissario straordinario per lo svolgimento delle funzioni che, a regime, sono svolte dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale, rimanendo in carica fino all'insediamento di tali organi, realizzando un vulnus ancor più grave in quanto l'assessore è abilitato a provvedere alla nomina del commissario straordinario senza imporre alcun limite di tempo, ammettendolo quindi anche oltre il termine semestrale entro il quale è previsto il completamento della costituzione degli organi dell'ente).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2020, n. 17 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 3 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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