Corte costituzionale

Sentenza n. 23/2021

Corte cost., sent. 17 febbraio 2021, n. 23

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
23/2021
Data di deposito
17 febbraio 2021
Data di decisione
26 gennaio 2021
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuliano Amato
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:23

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Molise n. 12 del 13 novembre 2019
  • art. 2, comma 2, bis, legge della Regione Molise n. 7 del 12 marzo 2008

Parametri

Massime

Massima n. 43564

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 12 del 2019, lo scrutinio va limitato alle sole parti della disposizione impugnata concernenti gli organismi geneticamente modificati (OGM) in quanto, sebbene il Governo chieda l'integrale caducazione di tale disposizione, le censure vertono interamente su tale previsione.

Massima n. 43565

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 34 TFUE e alla direttiva 2001/18/CE - l'art. 1 della legge reg. Molise n. 12 del 2019, che aggiunge il comma 2- bis all'art. 2 della legge reg. Molise n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e dagli organismi non geneticamente modificati» e «oppure l'utilizzo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati». La norma regionale impugnata dal Governo - prevedendo che l'utilizzo di prodotti privi di organismi geneticamente modificati (OGM) costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione negli appalti di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alle attività di ristorazione collettiva - è idonea a ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Infatti, pur considerando che il legislatore molisano ha previsto non un divieto alla somministrazione di prodotti contenenti OGM, bensì un criterio di punteggio aggiuntivo agli ulteriori criteri già fissati per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione collettiva, è indubbio che i partecipanti alla procedura sarebbero comunque incentivati al soddisfacimento di tale criterio aggiuntivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2013, n. 191 del 2012, n. 116 del 2006 e n. 150 del 2005 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 12, recante «Modifica dell'art. 2 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM))», che aggiunge il comma 2-bis all'art. 2 della legge della Regione Molise 12 marzo 2008, n. 7, recante «Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)», limitatamente alle parole «e dagli organismi non geneticamente modificati» e «oppure l'utilizzo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giuliano AMATO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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