Corte costituzionale
Sentenza n. 23/2021
Corte cost., sent. 17 febbraio 2021, n. 23
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 23/2021
- Data di deposito
- 17 febbraio 2021
- Data di decisione
- 26 gennaio 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuliano Amato
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:23
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Molise n. 12 del 13 novembre 2019
- art. 2, comma 2, bis, legge della Regione Molise n. 7 del 12 marzo 2008
Parametri
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 36, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 26, direttiva CE n. 18 del 12 marzo 2001
Massime
Massima n. 43564
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge reg. Molise n. 12 del 2019, lo scrutinio va limitato alle sole parti della disposizione impugnata concernenti gli organismi geneticamente modificati (OGM) in quanto, sebbene il Governo chieda l'integrale caducazione di tale disposizione, le censure vertono interamente su tale previsione.
Massima n. 43565
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 34 TFUE e alla direttiva 2001/18/CE - l'art. 1 della legge reg. Molise n. 12 del 2019, che aggiunge il comma 2- bis all'art. 2 della legge reg. Molise n. 7 del 2008, limitatamente alle parole «e dagli organismi non geneticamente modificati» e «oppure l'utilizzo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati». La norma regionale impugnata dal Governo - prevedendo che l'utilizzo di prodotti privi di organismi geneticamente modificati (OGM) costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione negli appalti di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alle attività di ristorazione collettiva - è idonea a ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Infatti, pur considerando che il legislatore molisano ha previsto non un divieto alla somministrazione di prodotti contenenti OGM, bensì un criterio di punteggio aggiuntivo agli ulteriori criteri già fissati per l'aggiudicazione del servizio di ristorazione collettiva, è indubbio che i partecipanti alla procedura sarebbero comunque incentivati al soddisfacimento di tale criterio aggiuntivo. ( Precedenti citati: sentenze n. 66 del 2013, n. 191 del 2012, n. 116 del 2006 e n. 150 del 2005 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 13 novembre 2019, n. 12, recante «Modifica dell'art. 2 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 7 (Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM))», che aggiunge il comma 2-bis all'art. 2 della legge della Regione Molise 12 marzo 2008, n. 7, recante «Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)», limitatamente alle parole «e dagli organismi non geneticamente modificati» e «oppure l'utilizzo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 17 febbraio 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze