Corte costituzionale

Sentenza n. 229/2021

Corte cost., sent. 2 dicembre 2021, n. 229

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
229/2021
Data di deposito
2 dicembre 2021
Data di decisione
6 ottobre 2021
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giovanni Amoroso
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:229

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 7, legge della Regione Abruzzo n. 9 del 6 aprile 2020
  • art. 5, comma 11, legge della Regione Abruzzo n. 9 del 6 aprile 2020
  • art. 1, comma 1, lett. d), legge della Regione Abruzzo n. 16 del 9 luglio 2020
  • art. 2, comma 3, lett. b), n. 3, legge della Regione Abruzzo n. 9 del 6 aprile 2020
  • art. 3, comma 2, legge della Regione Abruzzo n. 9 del 6 aprile 2020
  • art. 3, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 9 del 6 aprile 2020
  • art. 3, comma 4, legge della Regione Abruzzo n. 9 del 6 aprile 2020
  • art. 9, comma 6, legge della Regione Abruzzo n. 9 del 6 aprile 2020
  • art. 2, comma 3, lett. b), n. 4, legge della Regione Abruzzo n. 9 del 6 aprile 2020
  • art. 2, comma 3, lett. b), n. 5, legge della Regione Abruzzo n. 9 del 6 aprile 2020
  • art. 2, comma 3, lett. b), n. 1), legge della Regione Abruzzo n. 9 del 6 aprile 2020
  • art. 1, comma 1, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 16 del 9 luglio 2020
  • art. 2, comma 3, lett. b), punto 1), legge della Regione Abruzzo n. 9 del 6 aprile 2020

Parametri

Massime

Massima n. 44394

Nei giudizi in via principale, in caso di rinuncia all'impugnativa, non formalmente accettata dalla controparte, la quale tuttavia difetti di un interesse a coltivare il giudizio, non deve essere dichiarata l'estinzione del processo, bensì la cessazione della materia del contendere. ( Precedenti: S. 171/2019 - mass. 41759; S. 94/2018- mass. 41305; S. 19/2015 - mass. 38237, 38238, 38239 ). (Nel caso di specie, è dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 7, e dell'art. 5, comma 11, della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell'art. 1, comma 1, lett. d ), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, che prevedono iniziative di sostegno all'economia regionale, al fine di fronteggiare le difficoltà economiche connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19).

Massima n. 44395

Nei giudizi in via principale, in caso di abrogazione o sostituzione delle disposizioni impugnate - non oggetto di successiva impugnazione - e in difetto della consueta dichiarazione circa la loro mancata applicazione medio tempore , può nondimeno essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, tenendo in considerazione la portata dello ius superveniens , il contenuto delle disposizioni impugnate, nonché il limitato periodo di tempo della loro vigenza. ( Precedenti: S. 70/2021 - mass. 43766; S. 200/2020 - mass. 42782 ). (Nel caso di specie è dichiarata, pur in difetto di dichiarazione circa la mancata applicazione medio tempore delle norme impugnate, cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - degli artt. 2, commi 3, lett. b , numeri 3, 4 e 5, 3, commi 2 e 4 e 9, comma 6, della legge Reg. Abruzzo n. 9 del 2020, abrogati dagli artt. 1, comma 1, lett. b , 2 e 7, della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020 e non oggetto di successiva impugnazione; nonché dell'art. 3, comma 3, della legge Reg. Abruzzo n. 9 del 2020, sostituito ad opera dello ius superveniens nel corso del giudizio e anch'esso non oggetto di successiva impugnazione).

Massima n. 44396

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost. - dell'art. 2, comma 3, lett. b ), numero 1), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell'art. 1, comma 1, lett. a ), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, che rifinanziano il Fondo per il microcredito FSE utilizzando le risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014-2020, come quantificate nella deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2020, n. 260. La riprogrammazione del Fondo è conforme alle previsioni della normativa europea e statale, sia sotto il profilo funzionale, sia sotto il profilo procedurale, e la sua copertura non è generica o incerta, poiché essa è quantificata in un importo preciso con la richiamata deliberazione della Giunta regionale, che si inserisce nel precetto normativo e ne integra il contenuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso iscritto al n. 52 del registro ricorsi 2020;

riuniti i giudizi,

1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, commi 3, lettera b), numeri 3), 4) e 5), 2, e 7; 3, commi 2, 3 e 4; 5, comma 11; e 9, comma 6, della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 52 del 2020 indicato in epigrafe;

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Abruzzo 9 luglio 2020, n. 16, recante «Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni», promossa, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 87 del 2020 indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, lettera b), numero 1), della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nonché dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 16 del 2020, promosse, in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con i ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Giovanni AMOROSO, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze