Corte costituzionale
Sentenza n. 228/2021
Corte cost., sent. 2 dicembre 2021, n. 228
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 228/2021
- Data di deposito
- 2 dicembre 2021
- Data di decisione
- 6 ottobre 2021
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giovanni Amoroso
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:228
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 9 del 6 aprile 2020
- art. 16, comma 3, bis, lett. a), legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 marzo 1988
- art. 16, comma 3, bis, lett. b), legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 marzo 1988
- art. 16, comma 3, bis, lett. c), legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 marzo 1988
- art. 16, comma 3, bis, lett. d), legge della Regione Abruzzo n. 25 del 3 marzo 1988
Parametri
Massime
Massima n. 44366
La sovrapposizione tra tutela dell'ambiente e tutela del paesaggio, introdotta dalla legge n. 431 del 1985, si riflette in uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla conservazione degli usi civici, in quanto essi concorrono a determinare la forma del territorio su cui si esercitano, intesa quale prodotto di una integrazione tra uomo e ambiente naturale. Il riconoscimento normativo della loro valenza ambientale - in attuazione, tra l'altro, dell'art. 9 Cost. - ha determinato, da un lato, l'introduzione di vincoli diversi e più penetranti e, dall'altro, la sopravvivenza del principio tradizionale, secondo cui eventuali mutamenti di destinazione - salvo i casi eccezionali di legittimazione delle occupazioni e di alienazione dei beni silvo-pastorali - devono essere compatibili con l'interesse generale della comunità che ne è titolare. ( Precedenti: S. 71/2020 - mass. 42660; S. 103/2017 - mass. 40606; S. 345/1997 - mass. 23551; S. 46/1995 - mass. 21890 ). La nozione di «dominio collettivo» - quale diritto reale, riservato a una comunità, di usare e godere congiuntamente in via individuale o collettiva di un bene fondiario o di un corpo idrico sulla base di una norma preesistente all'ordinamento dello Stato italiano - è un diritto soggettivo dominicale, che, quale proprietà collettiva, si colloca tra quelle, privata e pubblica, previste dall'art. 42, primo comma, Cost., avente ad oggetto un bene economico riferibile all'ente esponenziale della collettività degli aventi diritto. La natura della situazione giuridica soggettiva attribuita dall'ordinamento per tutelare l'interesse dei singoli membri della collettività all'uso promiscuo dei beni collettivi, è quella di diritto soggettivo dominicale, presentando le caratteristiche tipiche del diritto di proprietà, quali, in particolare, la "realità", l'"assolutezza" e l'"inerenza" Gli usi civici e ora i domini collettivi presentano i caratteri della proprietà comune, sia pure senza quote, su un bene indiviso; essi sono tutelabili con azione petitoria. ( Precedenti: S. 71/2020 - mass. 42660; S. 178/2018 - mass. 40198; S. 113/2018 - mass. 41129; S. 103/2017 - mass. 40606; S. 430/1990 - mass. 16614; S. 391/1989 - mass. 13544 ). L'attribuzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato della materia «ordinamento civile» trova fondamento nell'esigenza, sottesa al principio di uguaglianza, di garantire nel territorio nazionale l'uniformità della disciplina dettata per i rapporti tra privati. Sia prima che dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, del 2001, il regime civilistico dei beni civici non è mai passato nella sfera di competenza delle Regioni e i decreti del Presidente della Repubblica con cui sono state trasferite, a queste ultime, le funzioni amministrative, non consentivano nel vigore del vecchio Titolo V (né consentono oggi, nel mutato assetto costituzionale) alle Regioni di invadere, con norma legislativa, la disciplina di tali assetti fondiari collettivi, estinguendoli, modificandoli o alienandoli. ( Precedente: S. 113/2018 - mass. 41129 ). (Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l , Cost., l'art. 9, comma 1, lett. c , della legge reg. Abruzzo n. 9 del 2020, nella parte in cui inserisce il comma 3- bis , lett. a , b , c e d , all'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 25 del 1988, introducendo criteri di priorità ai fini della assegnazione delle terre civiche di pascolo da parte dei Comuni e degli enti gestori, prevedendo che esse siano conferite anzitutto agli abitanti del Comune o della frazione che possono vantare i seguenti requisiti dalla medesima disposizione indicati. La norma impugnata dal Governo non si limita alla disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di usi civici, ma incide - peraltro in modo difforme da quanto previsto dalle norme statali in materia, così pregiudicando la necessaria uniformità della regolamentazione dell'istituto su tutto il territorio nazionale - sul regime della titolarità e dell'esercizio dei diritti dominicali sulle terre collettive, escludendo indebitamente dal godimento promiscuo alcuni membri della collettività territoriale).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, lettera c), della legge della Regione Abruzzo 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), nella parte in cui inserisce il comma 3-bis, lettere a), b), c) e d), all'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 3 marzo 1988, n. 25, recante «Norme in materia di Usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative»
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Giovanni AMOROSO, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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