Corte costituzionale

Sentenza n. 223/2021

Corte cost., sent. 30 novembre 2021, n. 223

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
223/2021
Data di deposito
30 novembre 2021
Data di decisione
6 ottobre 2021
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luca Antonini
Presidente
CORAGGIO
ECLI
ECLI:IT:COST:2021:223

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, legge della Regione Puglia n. 11 del 1° agosto 2003
  • art. 12, legge della Regione Puglia n. 5 del 7 maggio 2008

Parametri

Massime

Massima n. 44357

Nel caso di successione nel tempo di discipline statali che costituiscono parametro interposto ai fini del riparto di competenza fra Stato e Regioni la valutazione della legittimità costituzionale di una norma regionale non può prescindere dalla considerazione del pertinente quadro normativo statale vigente al momento della sua entrata in vigore: pertanto, l'intervento di un nuovo parametro statale non produce l'illegittimità costituzionale della norma regionale per il suo intero arco di vigenza, ma solo con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della novella statale. ( Precedenti: S. 189/2021; S. 42/2021 - mass. 43703; S. 5/2020 - mass.42247 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civ., in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e , dell'art. 18 della legge reg. Puglia n. 11 del 2003, come modificato dall'art. 12 della legge reg. Puglia n. 5 del 2008, che disciplina l'obbligo della chiusura domenicale degli esercizi di vendita al dettaglio. Il parametro interposto evocato - l'art. 3, comma 1, lett. d- bis , del d.l. n. 223 del 2006, che dispone la liberalizzazione dei giorni di apertura degli esercizi commerciali -, entrato in vigore il 6 dicembre 2011 e privo di efficacia retroattiva, non è, infatti, idoneo, ratione temporis , a determinare l'illegittimità costituzionale della citata norma regionale per il periodo precedente alla novella statale. Né la Corte costituzionale può procedere d'ufficio a considerare il periodo successivo all'entrata in vigore della novella, poiché, per quest'ultimo, la valutazione di legittimità costituzionale della norma non si pone in rapporto di pregiudizialità con le questioni sollevate, non potendo l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale rilevare nei giudizi a quibus.) . ( Precedenti: S. 189/2021; S. 70/2020 - mass 43257; S. 218/2017 - mass. 40547 ).

Massima n. 44358

Se è vero che le sentenze che pronunciano l'illegittimità costituzionale di una norma di legge operano ex tunc , la naturale retroattività dei loro effetti non è senza eccezioni; diversa, in particolare, è la decorrenza in caso di illegittimità costituzionale sopravvenuta, la quale produce effetti a partire dal momento in cui diviene attuale la discrasia della distribuzione delle competenze. ( Precedente: S. 246/2019 - mass. 42850 ).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Puglia 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), come modificato e integrato dall'art. 12 della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 5, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)», sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.

F.to:

Giancarlo CORAGGIO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2021.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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