Corte costituzionale
Sentenza n. 223/2021
Corte cost., sent. 30 novembre 2021, n. 223
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 223/2021
- Data di deposito
- 30 novembre 2021
- Data di decisione
- 6 ottobre 2021
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luca Antonini
- Presidente
- CORAGGIO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2021:223
Norme oggetto del giudizio
- art. 18, legge della Regione Puglia n. 11 del 1° agosto 2003
- art. 12, legge della Regione Puglia n. 5 del 7 maggio 2008
Parametri
Massime
Massima n. 44357
Nel caso di successione nel tempo di discipline statali che costituiscono parametro interposto ai fini del riparto di competenza fra Stato e Regioni la valutazione della legittimità costituzionale di una norma regionale non può prescindere dalla considerazione del pertinente quadro normativo statale vigente al momento della sua entrata in vigore: pertanto, l'intervento di un nuovo parametro statale non produce l'illegittimità costituzionale della norma regionale per il suo intero arco di vigenza, ma solo con riguardo al periodo successivo all'entrata in vigore della novella statale. ( Precedenti: S. 189/2021; S. 42/2021 - mass. 43703; S. 5/2020 - mass.42247 ). (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di cassazione, sez. seconda civ., in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e , dell'art. 18 della legge reg. Puglia n. 11 del 2003, come modificato dall'art. 12 della legge reg. Puglia n. 5 del 2008, che disciplina l'obbligo della chiusura domenicale degli esercizi di vendita al dettaglio. Il parametro interposto evocato - l'art. 3, comma 1, lett. d- bis , del d.l. n. 223 del 2006, che dispone la liberalizzazione dei giorni di apertura degli esercizi commerciali -, entrato in vigore il 6 dicembre 2011 e privo di efficacia retroattiva, non è, infatti, idoneo, ratione temporis , a determinare l'illegittimità costituzionale della citata norma regionale per il periodo precedente alla novella statale. Né la Corte costituzionale può procedere d'ufficio a considerare il periodo successivo all'entrata in vigore della novella, poiché, per quest'ultimo, la valutazione di legittimità costituzionale della norma non si pone in rapporto di pregiudizialità con le questioni sollevate, non potendo l'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale rilevare nei giudizi a quibus.) . ( Precedenti: S. 189/2021; S. 70/2020 - mass 43257; S. 218/2017 - mass. 40547 ).
Massima n. 44358
Se è vero che le sentenze che pronunciano l'illegittimità costituzionale di una norma di legge operano ex tunc , la naturale retroattività dei loro effetti non è senza eccezioni; diversa, in particolare, è la decorrenza in caso di illegittimità costituzionale sopravvenuta, la quale produce effetti a partire dal momento in cui diviene attuale la discrasia della distribuzione delle competenze. ( Precedente: S. 246/2019 - mass. 42850 ).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Puglia 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio), come modificato e integrato dall'art. 12 della legge della Regione Puglia 7 maggio 2008, n. 5, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 1° agosto 2003, n. 11 (Nuova disciplina del commercio)», sollevate, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2021.
F.to:
Giancarlo CORAGGIO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria il 30 novembre 2021.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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